Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 316 del 1988
Massime (1)
Massima n. 10607
- Esecuzione penale
- Esecuzione di sentenze
- Coimputato di reato che non abbia proposto impugnazione o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile con ordinanza divenuta definitiva
- Sentenze divenute irrevocabili nei suoi confronti
- Eseguibilità, pur in pendenza dell'impugnazione da parte DI coimputati del medesimo reato
- Manifesta inammissibilità della questione.
- Cod. proc. pen., art. 576, comma secondo, in relazione agli artt. 207 e 203 stesso codice.
- Cost., art. 27.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 576, comma secondo, cod.proc.pen., in relazione agli artt. 207 e 203 dello stesso codice, denunziato - per violazione dell'art. 27 Cost. - nella parte in cui prevede "l'eseguibilità di sentenze divenute irrevocabili nei confronti del coimputato di reato che non abbia proposto impugnazione o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile con ordinanza divenuta definitiva, pur in pendenza dell'impugnazione da parte di coimputati del medesimo reato". - cfr. O. nn. 359, 404, 410, 414, 416, 459, 514/1987.
Norme impugnate
- art. 207 codice di procedura penale del 1930
- art. 203 codice di procedura penale del 1930
- art. 576, comma 2, codice di procedura penale del 1930
Parametri
- art. 27 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 576, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 207 e 203 dello stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 giugno 1983 dal Pretore di Alatri nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da Pacitto Carlo, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 197 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 24 giugno 1983 dal Pretore di Alatri nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da Miranda Antonio, iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Alatri, con due ordinanze del 20 giugno 1983 e del 24 giugno 1983, ha sollevato, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 576, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 207 e 203 dello stesso codice, nella parte in cui prevede "l'eseguibilità di sentenze divenute irrevocabili nei confronti del coimputato di reato che non abbia proposto impugnazione o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile con ordinanza divenuta definitiva, pur in pendenza dell'impugnazione da parte di coimputati del medesimo reato";
e che nel primo dei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno, pertanto, riuniti;
che il giudice a quo si limita ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione, senza precisare né quale gravame fosse stato effettivamente proposto, né quale conseguenza favorevole per il coimputato non impugnante avrebbe potuto discendere dall'accoglimento del gravame stesso;
e che, omettendo ogni motivazione in punto di rilevanza ed ogni riferimento al caso di specie, le ordinanze di rimessione non si adeguano al precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze nn. 359, 404, 410, 414, 416, 459, 514 del 1987);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 576, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 207 e 203 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, dal Pretore di Alatri con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze