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Sez. 2, Sentenza n. 6808 del 24/05/2000 (Rv. 536870 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA | In Genere.
Stato
decisa il 2000-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536870-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA

Il vizio di omessa attivazione del contraddittorio è un vizio non formale di attività e la nullità che ne scaturisce prescinde dal principio di tassatività di cui all'art. 156, comma primo cod.proc.civ., soggiace alla regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo e al principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione e le sue conseguenze si differenziano a seconda che sia fatta valere in appello, nel qual caso si fa luogo a rimessione al primo giudice solo nei casi tassativamente previsti dagli articoli 353 e 354 cod.proc.civ., o in sede di legittimità, nel qual caso deve farsi necessariamente luogo a rinvio ad altro giudice di merito; con riferimento alla nullità per violazione del contraddittorio consistita nella mancata dissociazione dell'udienza di prima comparizione e di trattazione e nell'omessa assegnazione al convenuto del termine ex art.180 cod.proc.civ.: qualora il giudice d'appello ritenga sussistente il vizio, non vertendosi in un'ipotesi di cui all'articolo 354 cit., rimetterà in termini le parti per l'esercizio delle attività deduttive e istruttorie non potute esercitare in primo grado, qualora lo ritenga insussistente, potrà farsi luogo a ricorso per cassazione per violazione di legge e la sentenza impugnata potrà essere cassata con rinvio ad altro giudice d'appello che provveda alla remissione in termini.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)