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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 3 ottobre 1985, causa 46/84

Decisione
decisa il 1985-10-03
ECLI
ECLI:EU:C:1985:387

Epigrafe

Sentenza della Corte 3 ottobre 1985 Nel procedimento 46/84, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo nella causa dinanzi ad esso pendente fra Nordgetreide GmbH & Co. KG e Hauptzollamt Hamburg-Jonas, domanda vertente sulla validità del regolamento della Commissione 11 aprile 1979, n. 746/79, che modifica taluni importi compensativi monetari nel settore dei cereali (GU L 95, pag. 3), e del regolamento della Commissione 21 novembre 1980, n. 3013/80, che modifica il regolamento (CEE) n. 2140/79, per quanto concerne taluni importi compensativi monetari, nonché il regolamento (CEE) n. 2803/80 per quanto concerne talune restrizioni all'esportazione nel settore dei cereali (GU L 312, pag. 12), LA CORTE, composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, fi. di presidente, O. Due e C. Kakouris, presidenti di sezione, P. Pescatore, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot e R. Joliét, giudici, avvocato generale: C.O. Lenz cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale sentite le osservazioni presentate: per la ditta Nordgetreide GmbH & Co. KG, attrice nella causa principale, dall'aw. Festge, del foro di Amburgo, per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. B. Jansen e dalla sig.ra C. Berardis-Kaiser, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 febbraio 1985, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(Parte « In fatto« non riprodotta)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 6 gennaio 1984, pervenuta alla Corte il 21 febbraio successivo, il Finanzgericht di Amburgo ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sulla validità dei regolamenti della Commissione 11 aprile 1979, n. 746/79, che modifica taluni importi compensativi monetari nel settore dei cereali (GU L 95, pag. 3), e 21 novembre 1980, n. 3013/80, che modifica il regolamento (CEE) n. 2140/79 per quanto concerne taluni importi compensativi monetari, nonché il regolamento (CEE) n. 2803/80 per quanto concerne talune restrizioni all'esportazione nel settore dei cereali (GU L 312, pag. 12) e sulle conseguenze dell'eventuale invalidità.
punto 2
Le questioni sono state sollevate nell'ambito di una lite fra la ditta Nordgetreide GmbH & Co. KG, attrice nella causa principale (in prosieguo: « Nordgetreide »), e lo Hauptzollamt di Amburgo-Jonas (in prosieguo: « Hauptzollamt »), convenuto nella causa principale.
punto 3
Nei periodi 29 maggio — 21 giugno 1979 e 25 novembre 1980 — 15 marzo 1981, la Nordgetreide esportava in Danimarca, in Svezia e nel Regno Unito semole e semolini destinati all'industria della birra che rientrano nelle sottovoci 11.02 A V a) 1 e 2 della tariffa doganale comune (TDC) (semole e semolini di granturco destinati all'industria della birra e altri).
punto 4
Lo Hauptzollamt calcolava gli importi compensativi monetari (ICM) che dovevano essere versati alla Nordgetreide, applicando il regolamento della Commissione n. 746/79 alle esportazioni effettuate fino al giugno 1979 e il regolamento n. 3013/80, entrato in vigore in seguito. Secondo il regolamento n. 746/79, gli ICM da applicare erano di DM 67,01 e, a termini del regolamento n. 3013/80, essi erano di DM 50,36 e di DM 56,62 la tonnellata.
punto 5
Ritenendo che le spettassero ICM più elevati, la Nordgetreide proponeva di volta in volta, dei reclami avverso le decisioni dello Hauptzollamt. Tali reclami costituivano oggetto di reiezioni che la Nordgetreide impugnava davanti al Finanzgericht, contestando il calcolo degli ICM effettuato dallo Hauptzollamt e la validità dei regolamenti nn. 746/79 e 3013/80.
punto 6
Ritenendo che la soluzione della lite dipendesse dalla validità dei regolamenti della Commissione criticati dall'attrice, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali: « 1) Se i regolamenti (CEE) della Commissione 11 aprile 1979, n. 746/79, e 21 dicembre 1980, n. 3013/80, siano invalidi nella parte in cui stabiliscono per i prodotti della voce doganale 11.02 A V a) 1 e 2 (semole e semolini di granturco destinati all'industria della birra ed altri) importi compensativi monetari di soli DM 67,01, DM 56,62 oppure DM 50,36 la tonnellata. 2) In caso di soluzione positiva della questione sub 1, quali conseguenze abbia detta invalidità ».

SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione › Le osservazioni sottoposte alla Corte

punto 7
L'attrice nella causa principale sostiene che la soluzione adottata dalla Corte nelle sentenze 15 ottobre 1980 (Società cooperativa « Providence agricole de la Champagne » /Office national interprofessionnel des céréales, causa 4/79, Race. 1980, pag. 2823, e Maïserie de Beauce/Office national interprofessionnel des céréales, causa 109/79, Race. 1980, pag. 2883) secondo la quale la somma degli ICM da applicare ai prodotti derivati da un dato quantitativo di granturco in un determinato processo produttivo ed il cui prezzo dipende da quello del granturco, non dev'essere nettamente superiore a quello dell'importo compensativo fissato per tale quantità di granturco, implica pure, in senso inverso, che la stessa somma non dev'essere nemmeno nettamente inferiore a tale importo compensativo. Essa deduce che, in ispregio di detta giurisprudenza, i regolamenti comunitari di cui è causa hanno ridotto il coefficiente di conversione del granturco in semolino di granturco da 1: 1,8, vale a dire 1,8 tonnellate di granturco per la produzione di una tonnellata di semolino, applicato inizialmente, al : 1,5 provocando una riduzione di quasi il 20% degli ICM per tale prodotto derivato.
punto 8
I regolamenti di cui è causa sarebbero quindi incompatibili col regime degli ICM soggetto al principio della neutralità in quanto, in ispregio dell'art. 40, n. 3, del trattato CEE, altererebbero la concorrenza sfavorendo le imprese di trasformazione stabilite in paesi a moneta forte nei confronti delle loro concorrenti stabilite in paesi a moneta debole. I primi riceverebbero, infatti, all'atto dell'esportazione dei prodotti di trasformazione, ICM inferiori, nel loro complesso, a quelli che essi hanno dovuto versare al momento dell'importazione del prodotto base. Viceversa i secondi pagherebbero all'atto dell'esportazione dei prodotti trasformati solo ICM inferiori a quelli già riscossi all'atto dell'importazione del prodotto base.
punto 9
L'attrice nella causa principale assume che, per evitare tali effetti discriminatori, la Commissione doveva applicare un sistema uniforme che funzionasse indipendentemente dai processi produttivi, che sono variabili, e consistente o nella soppressione degli ICM per gli altri prodotti derivati dal granturco, pur mantenendoli in vigore per il prodotto derivato principale, cioè i semolini di granoturco di cui alle sottovoci doganali 11.02 A V a) 1 o 2, applicando il coefficiente di trasformazione iniziale da 1 a 1,8, o nell'abbandono del processo di trasformazione così come illustrato unilateralmente dai mulini francesi, ricorrenti nelle cause 4 e 109/79, e nell'uso, come base del processo di trasformazione che viene applicato più frequentemente dai mulini per granturco della Comunità.
punto 10
In proposito essa deduce che, secondo il processo tenuto presente dalla Corte nelle succitate sentenze 15 ottobre 1980, che era quello seguito dai mulini per granturco, a partire da 1,8 tonnellate di granturco si otterrebbe 1 tonnellata di semolino, 0,27 tonnellate di farina e 0,27 di farina foraggera nonché 0,242 tonnellate di germi con uno sfrido di 0,018 tonnellate. Viceversa, secondo il processo seguito da essa e dalla maggior parte dei mulini stabiliti nella Repubblica federale di Germania e nei paesi del Benelux e che sotto il profilo economico sarebbe il più moderno, a partire da 1,8 tonnellate di granturco, si otterrebbe 1 tonnellata di semolino, 0,27 tonnellate di farina e 0,09 tonnellate di crusca o di farina foraggera, mentre le 0,4 tonnellate restanti consistono in germi e bucce contenenti grani non vendibili e trasformati in farina di estrazione di germi di granturco ed in olio di germi di granturco per i quali non viene versato alcun importo compensativo e che sono venduti a basso prezzo, i quali subiscono la concorrenza dei prodotti succedanei importati senza prelievi e/o tasse compensative dai paesi terzi.
punto 11
Essa sostiene in proposito che i germi di granturco che si ottengono nel processo di produzione seguito dai mulini francesi non devono esser presi in considerazione in quanto sono solo il risultato dell'inadeguatezza degli impianti tecnici che impediscono la loro trasformazione in olio di granturco ed in farina di olio di granturco che è economicamente più vantaggiosa.
punto 12
Essa produce delle tabelle per dimostrare che, per il periodo maggio-giugno 1979, a norma del regolamento n. 746/79, secondo il processo produttivo dei mulini francesi, gli ICM per i prodotti derivati dal granturco avrebbero superato di DM 8,44 gli importi compensativi per il granturco mentre, secondo il processo di produzione tedesco, gli importi compensativi per i prodotti derivati sarebbero complessivamente inferiori di DM 1,17; del pari, per il periodo novembre 1980 — marzo 1981, a norma del regolamento n. 3013/80, secondo il processo di produzione francese, il totale degli ICM per i prodotti derivati sarebbe inferiore di DM 7,40 nel caso del processo produttivo di semolini destinati all'industria della birra e di DM 1,14 per la produzione degli altri semolini di granturco di cui alla sottovoce 11.02 A V a) 2, mentre, secondo il processo produttivo tedesco, tale differenza sarebbe pari a DM 12,05 e, rispettivamente, DM 5,79. Questa differenza sarebbe notevole, secondo la Nordgetreide, ove si tenga conto che lo svantaggio che ne risulta per le imprese stabilite in un paese a moneta forte si aggiunge al vantaggio di cui fruiscono già le imprese stabilite nei paesi a moneta deprezzata, com'è stato sopra sostenuto.
punto 13
L'attrice nella causa principale aggiunge che la normativa comunitaria relativa alla funzione degli ICM non prende in considerazione i costi di trasformazione della materia prima in prodotti derivati, che sono più onerosi per le imprese tedesche, giacché essi sono sostenuti in moneta nazionale forte.
punto 14
La Commissione sostiene, in primo luogo, che i fattori quali i costi della trasformazione e dello smercio dei prodotti derivati non vanno presi in considerazione, perché essi esulano dal regime degli ICM il cui scopo si limita a preservare la libera circolazione dei prodotti agricoli qualora i prezzi comuni siano calcolati in base a un tasso di conversione delle monete (corso verde), che non corrisponde al loro cambio effettivo. La Commissione osserva inoltre che, anche se potesse disporre di dati precisi per accertare gli svantaggi di trasformazione che sopporterebbero le imprese dei paesi a moneta forte, potrebbe trattarsi solo di dati che si riferiscono a singoli casi i quali non possono, in generale, essere determinanti ai fini della validità dei regolamenti di cui è causa.
punto 15
La Commissione pone poi in rilievo di aver modificato, col regolamento n. 3013/80, gli ICM di cui è causa per conformarsi alle succitate sentenze della Corte 15 ottobre 1980 n. 4/79 e n. 109/79 e alla sentenza di pari data n. 145/79, (Roquette, Race. 1980, pag. 2917), modifica che poteva consistere solo nella riduzione degli ICM per i prodotti di trasformazione nell'ambito dello stesso processo di produzione, affinché la somma di questi non superasse nettamente e sistematicamente gli ICM per il prodotto base.
punto 16
Essa deduce che il regolamento n. 746/79 ha modificato il metodo di calcolo anteriormente applicato riducendo da 1:1,60 a 1:1,50 il coefficiente di trasformazione del granturco per il prodotto più importante del processo produttivo granturcogritz, cioè le semole e i semolini di cui alla sottovoce 11.02 AVa) 1 della TDC al fine di meglio tener conto degli altri prodotti di trasformazione ottenuti nel produrre il gritz.
punto 17
La Commissione pone in rilievo che il regolamento n. 746/79 potrebbe considerarsi invalido se il metodo di calcolo adottato non tenesse conto del fatto che la somma degli ICM per i prodotti di trasformazione superava in modo netto e sistematico gli ICM per il granturco, secondo la massima della sentenza della Corte n. 145/79; il fatto che il calcolo adottato dal regolamento n. 746/79 fosse basato sul prezzo d'intervento per il prodotto di base senza tener conto della restituzione alla produzione contemplata per il gritz destinato all'industria della birra, sarebbe del pari in contrasto con tale sentenza. La Commissione osserva cionondimeno che l'invalidità per questi motivi del regolamento n. 746/79 andrebbe in senso inverso a quello voluto dall'attrice nella causa principale, in quanto porterebbe alla riduzione degli ICM per il gritz usato nell'industria della birra nell'ambito della Comunità.
punto 18
Per contro, la Commissione allega che il regolamento n. 3013/80 è conforme alla giurisprudenza della Corte secondo la quale gli ICM per i prodotti derivati non devono essere « nettamente superiori » a quelli che si applicano al quantitativo di granturco di base. Essa pone in rilievo che il sistema di calcolo istituito da tale regolamento deriva dalla necessità di tener conto, nell'esercizio del suo potere discrezionale, di più fattori complessi, e di riferirsi a valori medi, non già alla situazione di ciascun singolo produttore, tanto per il calcolo del coefficiente di trasformazione, quanto per la determinazione del processo produttivo da tener presente. Essa insiste sul fatto che non le è possibile effettuare la compensazione matematica per gli importi compensativi da applicare ai prodotti di trasformazione e, rispettivamente, alla quantità equivalente di prodotto base, il che non sarebbe del resto prescritto né dal regolamento di base del Consiglio n. 974/71, né dalle sentenze della Corte 15 ottobre 1980.
punto 19
La Commissione produce tutte le tabelle dalle quali risulta che gli importi su tale prodotto base sono solo leggermente superiori agli importi compensativi per i prodotti derivati, in quanto per 1,883 tonnellate di granturco necessarie per ottenere una tonnellata di gritz, gli ICM sarebbero stati pari, nel novembre del 1980, a DM 71,08, mentre per prodotti derivati secondo il processo produttivo di cui trattasi nel caso in esame, essi sarebbero stati di DM 67,97 il che costituirebbe una differenza di DM 3,11 pari al 4,3%.
punto 20
La Commissione sostiene che l'assoluta neutralità di tutti gli ICM non potrebbe ottenersi negli scambi intracomunitari se non a costo di un maggiore squilibrio negli scambi coi paesi terzi, o inversamente, che porterebbe quindi ad importi non più corrispondenti ai criteri stabiliti dalla Corte; essa aggiunge che il trascurabile inconveniente che può conseguirne per l'industria di un paese a moneta forte, come la Repubblica federale di Germania, viene compensato dal vantaggio di cui essa fruisce in caso di esportazione nei paesi terzi; essa sostiene quindi che il metodo di calcolo da essa adottato garantisce complessivamente la neutralità in termini di concorrenza fra i commercianti d'un paese a moneta forte e i commercianti di un paese a moneta deprezzata.
punto 21
La Commissione ribatte infine agli argomenti dell'attrice nella causa principale, secondo i quali non vi sarebbe mercato per i germi di granturco e produce dati statistici per dimostare che il volume degli scambi di tale prodotto tanto all'interno della Comunità, quanto coi paesi terzi.

SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione › Osservazioni generali

punto 22
Va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (vedasi da ultimo la succitata sentenza per la causa 145/79), tanto per i prodotti base, quanto per quelli derivati, gli ICM hanno lo scopo di correggere gli effetti della variazione dei cambi instabili che, in un sistema di organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli basato su prezzi comuni, sarebbe tale da provocare perturbazioni negli scambi di merci e, in particolare, di compromettere il sistema d'intervento contemplato per tali prodotti. Gli ICM servono quindi essenzialmente alla salvaguardia del sistema dei prezzi unici nelle organizzazioni agricole di mercato. Essi non servono, né potrebbero servire, alla maggior protezione dei mercati sotto il profilo dei prezzi agricoli di questo o di quello Stato membro rispetto agli altri, scopo incompatibile con l'unicità perseguita.
punto 23
Per quanto riguarda più particolarmente i prodotti derivati, va inoltre rilevato che, come la Corte ha affermato nelle sentenze 12 novembre 1974, (Roquette, causa 34/74, Race. 1974, pag. 1217) e 15 ottobre 1980 (Roquette Frères, 145/79, già menzionata) mentre per i prodotti base le oscillazioni monetarie possono essere interamente compensate, lo stesso non vale per i prodotti derivati. Secondo l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 974/71, infatti, per questi gli ICM sono pari all'incidenza, sui prezzi del prodotto in esame, dell'applicazione dell'ICM ai prezzi del prodotto base. La nozione di « incidenza » in questa disposizione consente solo alla Commissione di tener conto, nel determinare gli ICM, unicamente della ripercussione degli ICM applicati al prodotto base sul prezzo del prodotto derivato.
punto 24
Come la Corte ha affermato nella succitata sentenza per la causa 145/79, il calcolo dell'incidenza dell'ICM, stabilito per un prodotto base, sui prezzi dei prodotti derivati, solleva per numerosi prodotti il cui metodo di fabbricazione e la cui composizione possono variare nelle diverse regioni della Comunità, problemi difficili d'ordine tecnico ed economico. Spetta alla Commissione risolvere tali problemi, pur osservando una certa coerenza e un minimo di trasparenza nel sistema degli ICM che è incaricata di stabilire in tale settore. Essa deve all'uopo disporre d'un ampio potere discrezionale, in particolare per quanto riguarda l'esistenza o la minaccia di perturbazioni negli scambi, il numero dei prodotti derivati sui quali un importo compensativo dev'essere stabilito e l'incidenza, sul prezzo del prodotto derivato dell'ICM stabilito sul prodotto base. La fissazione dell'importo compensativo monetario per un prodotto trasformato non può essere criticato per il solo motivo che, per questa o quella impresa o gruppo di produttori, il calcolo dell'incidenza dell'importo compensativo da applicare al metodo base non sarebbe del tutto adeguato, giacché può essere indispensabile procedere a valutazioni forfettarie. Non si può quindi pretendere dalla Commissione ch'essa riesca ad ottenere un equilibrio matematicamente assoluto fra i due ordini di ICM.
punto 25
A questa considerazione, si deve aggiungere che l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 974/71, il quale dispone che « per i prodotti, per i quali l'importo calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2 è di modesta entità rispetto al loro valore medio, non viene stabilito alcun importo compensativo ». Orbene, pur se non è necessario fissare ICM quando essi sono di scarsa entità rispetto al valore medio dei prodotti, non si può nemmeno pretendere che essi siano fissati in modo da eliminare persino una differenza che rappresenta una esigua percentauale degli stessi ICM o che può di conseguenza avere solo trascurabile rilevanza rispetto al valore della merce.
punto 26
È inoltre opportuno rilevare che, al momento della fissazione degli ICM per i prodotti derivati, la Commissione può tener conto solo dell'incidenza degli importi fissati per i prodotti base, cioè dalla ripercussione degli ICM applicati al prodotto base sul prezzo dei prodotti derivati, senza poter prendere in considerazione fattori che esulano da tale incidenza.
punto 27
Alla luce di quanto premesso è opportuno procedere alla disamina della validità dei regolamenti n. 746/79 e n. 3013/80.

SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione › Sulla validità del regolamento n. 746/79

punto 28
Sul solo motivo d'invalidità, dedotto dall'attrice nella causa principale e relativo alla differenza fra gli ICM per il granturco e quelli per i prodotti derivati, va detto che la differenza dell'l,45o/o, la quale, secondo i calcoli della stessa attrice nella causa principale, emergerebbe nel presente caso dal confronto tra le due somme, è di scarsa rilevanza.
punto 29
Va quindi dichiarato che la disamina della prima questione, per quanto riguarda il regolamento n. 746/79, non ha messo in luce alcunché atto ad inficiarne la validità.

SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione › Sulla validità del regolamento n. 3013/80

punto 30
L'attrice nella causa principale sostiene che il regolamento n. 3013/80 è invalido in quanto gli ICM per i prodotti derivati sono stati fissati ad un livello troppo basso rispetto a quello degli ICM per il granturco. Secondo i suoi calcoli, esiste una differenza del 17,73% per i semolini destinati all'industria della birra e dell'8,52% per gli altri semolini. Questo sarebbe dovuto al fatto che il regolamento di cui trattasi aveva preso come base il processo francese che dà oltre ai semolini, farine e crusca, germi di granturco per i quali non vi sarebbe mercato e che dovrebbero considerarsi rifiuti, e quindi non fruire degli ICM. Il processo di produzione adeguato dovrebbe essere quello dei mulini stabiliti nella Repubblica federale di Germania o nei paesi del Benelux, che sarebbe il processo dominante nella Comunità ed il migliore sotto il profilo economico, giacché consentirebbe di produrre al posto dei germi, farine di estrazione di germi ed olio di germi per i quali vi sarebbe un mercato e che avrebbero dovuto, di conseguenza, fruire degli ICM.
punto 31
La Commissione fa un calcolo diverso, richiamandosi ad un processo di produzione medio, basato non più sul processo di produzione francese, bensì su altri dati stabiliti alla luce della sopramenzionata sentenza pronunziata per la causa 4/79, che consentirebbe di rilevare una differenza di prezzo del 4,3% soltanto rispetto agli ICM per i semolini destinati all'industria della birra, differenza che — a quanto pare — sarebbe minore per quanto riguarda gli altri semolini, giacché per questi gli ICM sono più elevati.
punto 32
Va detto che, quanto al processo di produzione cui si riferisce, la Commissione non ha fatto uso illegittimo del proprio potere discrezionale richiamandosi a valori medi riguardanti la composizione di questo processo ed in particolare prendendo in considerazione i germi di granturco, giacché i dati forniti dalla Commissione provano l'esistenza di un mercato per tale prodotto.
punto 33
Resta quindi da accertare se la differenza del 4,3% per la somma degli ICM per i prodotti derivati e quelli per il prodotto base vada considerata eccessiva alla luce delle considerazioni di cui sopra.
punto 34
In proposito, va osservato che la differenza fra le due somme raffrontate nella causa 4/79 (vertente sui regolamenti nn. 1910/76, 2466/76 e 938/77) e 109/79 (vertente sul regolamento n. 938/77), che hanno dato luogo alle sentenze della Corte 15 novembre 1980 era del 30% circa. Nella causa 145/79 (vertente sul regolamento n. 652/76), la differenza era di circa il 12%, ma era alterata dal modo di fissazione dell'ICM per l'amido, che era stato calcolato in base al prezzo d'intervento del granturco non diminuito della restituzione alla produzione dell'amido. Se, per contro, in conformità alla sentenza pronunziata dalla Corte in tale causa, si basa il calcolo sul prezzo d'intervento del granturco previa detrazione della succitata restituzione, l'ICM fissato per l'amido risulta automaticamente più elevato, con conseguente aumento della summenzionata differenza.
punto 35
Alla luce di tutte queste considerazioni, si deve ritenere che la differenza del 4,3% che potrebbe essere accordata nel caso di specie nell'ambito della lite principale ha scarso rilievo.
punto 36
Ciò non può essere inficiato dall'argomento secondo il quale il danno subito dagli operatori stabiliti in paesi a moneta forte sarebbe in realtà molto più elevato in quanto essi siano gravati da una differenza « negativa », mentre i produttori stabiliti nei paesi a moneta debole fruirebbero per contro di una differenza « positiva », di pari entità, all'atto dell'esportazione di prodotti derivati dal granturco. Se si prendesse in considerazione quest'argomento, infatti, si dovrebbe aumentare notevolmente pure la differenza di cui si trattava nelle succitate sentenze e rimarrebbe quindi immutato il rapporto fra tale differenza e quella che si dovrebbe accertare nel presente caso.
punto 37
Quanto detto sopra non può essere modificato dall'argomento dell'attrice nella causa principale secondo il quale occorrerebbe tener conto dei costi di trasformazione della materia prima in prodotti derivati, più elevati per le imprese tedesche giacché sostenuti in moneta forte. Indipendentemente dalla questione se tale argomento sia giuridicamente fondato, infatti, l'influenza di un fattore del genere sull'accertata differenza del 4,3% può comunque essere solo trascurabile.
punto 38
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarato che l'esame della prima questione, per quanto riguarda il regolamento n. 3013/80, non ha messo in luce alcunché atto ad inficiarne la validità.

SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione

punto 39
Dalla soluzione data alla prima questione risulta che non è più necessario risolvere la seconda.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 40
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni sottoposte dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza 6 gennaio 1984, dichiara: Dall'esame dei regolamenti della Commissione 11 aprile 1979, n. 746/79, che modifica taluni importi compensativi monetari nel settore dei cereali (GU L 95, pag. 3) e 21 novembre 1980, n. 3013/80, che modifica il regolamento n. 2140/79, per quanto riguarda taluni importi compensativi monetari, nonché il regolamento n. 2803/80 per quanto riguarda talune restituzioni all'esportazione nel settore dei cereali (GU L 312, pag. 12), non è emerso alcunché atto ad inficiarne la validità.

Firme

Bosco Due Kakouris Pescatore Koopmans Everling Bahlmann Galmot Joliét Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 3 ottobre 1985. Il cancelliere P. Heim Il presidente f.f. G. Bosco presidente di sezione

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