Sez. 1, Sentenza n. 2388 del 05/12/1994 Ud. (dep. 11/03/1995) Rv. 200468 - 01
Armi - Armi da taglio | Coltello a serramanico (detto anche "a scatto" o "molletta") - Requisiti - Indicazione - Mancanza dello scatto e del fissaggio della lama - Lama semplicemente ripieghevole nel manico - Arma impropria - Sussistenza - Reato configurabile - È quello di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110..
Armi - Armi da taglio
In materia di armi bianche, rientra nella categoria delle armi proprie, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, il coltello a serramanico in senso proprio (detto anche "a scatto" o "molletta"), la cui lama, una volta spiegata di scatto con un congegno a molla, resta fissata nel manico assumendo le caratteristiche proprie di un pugnale o stiletto; mentre un comune coltello con lama pieghevole nel manico è qualificabile come arma impropria ed è punito con la sanzione prevista dal comma terzo dell'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)