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Sez. U, Sentenza n. 5689 del 29/10/1981 (Rv. 416383 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE PER MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE CONTRO LE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO E DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA - TERMINE ANNUALE EX ART. 327 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416383-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE PER MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE CONTRO LE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO E DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA - TERMINE ANNUALE EX ART. 327 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*

L'art. 327 cod. proc. civ., secondo cui l'impugnazione non può essere proposta dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, fissa un principio di ordine generale, il quale opera anche con riguardo al ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, avverso le decisioni del consiglio di stato e del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, tenendo presente che la pubblicazione di queste, pur verificandosi mediante lettura del dispositivo in udienza e non mediante deposito in segreteria, implica modalità ed adempimenti idonei a garantire alle parti la conoscibilità delle relative pronunce nella loro interezza. (V. 6024/79, mass. N. 402730; (V. 1040/79, mass. N. 397233).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)