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Sez. 1, Sentenza n. 2578 del 28/07/1972 (Rv. 360103 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - PROVENTI NON SOGGETTI ALL'IMPOSTA - UTILI DELLA GESTIONE DELLE TERME DI CHIANCIANO - QUOTA ATTRIBUITA DALLO STATO AL COMUNE DI CHIANCIANO - ENTRATA STRAORDINARIA DI NATURA PUBBLICISTICA - SOGGEZIONE ALL'IMPOSTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360103-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - PROVENTI NON SOGGETTI ALL'IMPOSTA - UTILI DELLA GESTIONE DELLE TERME DI CHIANCIANO - QUOTA ATTRIBUITA DALLO STATO AL COMUNE DI CHIANCIANO - ENTRATA STRAORDINARIA DI NATURA PUBBLICISTICA - SOGGEZIONE ALL'IMPOSTA - ESCLUSIONE.*

A norma della convenzione intervenuta il 19 novembre 1946 tra l' amministrazione dello stato e la societa terme di chianciano (approvata con DL 18 settembre 1947, n 1612) e attribuita al comune di chianciano parte degli utili della gestione delle terme, da fissare di volta in volta, nel suo ammontare, dal ministero delle Finanze, al dichiarato scopo di rimborsare al detto comune delle spese sostenute e da sostenere per 'trasformare, perfezionare e sviluppare i propri servizi pubblici e mantenerli in piena efficienzà. I suindicati proventi, per la fonte da cui derivano (che non e l'attivita produttiva dell'azienda, alla quale il comune e estraneo, ma la clausola contenuta nella citata convenzione), per le finalita di pubblico interesse cui sono inderogabilmente destinati, e - infine - per il fatto stesso di essere in parte (nella misura del due per cento) costituiti dalla quota di utili gia di spettanza dello stato, il quale vi ha rinunciato per sopperire alle riconosciute aumentate necessita del comune, non possono ritenersi compresi in quel particolare 'incremento patrimonialè che il tu 29 gennaio 1958, n 645, considera 'reddito ' (art 81 e 85), in quanto questo presuppone un aumento di ricchezza promanante da energie e forze produttive, identificabili nel capitale e nel lavoro, separatamente o congiuntamente operanti. Ne discende che i menzionati proventi vanno qualificati come un'entrata speciale e straordinaria di natura spiccatamente pubblicistica che non costituisce reddito imponibile e si sottrae pertanto alla imposizione tributaria di ricchezza mobile. (V 1745'71, mass n 352221).*

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 81, Legge 18/09/1947 num. 1612 art. 13, Legge 18/09/1947 num. 1612 art. 14, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 85 CORTE COST., Legge 18/09/1947 num. 1612 art. 15, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 86

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)