Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 28/05/2013 (Rv. 626695 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Presupposto - Pagamento in assenza del vincolo obbligatorio - Necessità - Sussistenza - Fattispecie in tema di pretese restitutorie nascenti da un contratto di trasporto merci.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO
L'azione di ripetizione di indebito, prevista dall'art 2033 cod. civ., ha per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso l'operatività dell'istituto "de quo", atteso che la controversia, investendo la restituzione di corrispettivi versati per trasporti di merce per un chilometraggio effettivamente coperto diverso da quello oggetto di fatturazione, era stata correttamente inquadrata dal giudice di merito nell'alveo contrattuale, con conseguente applicazione, quanto alla prescrizione del diritto, dell'art. 2951 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)