diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5698 del 23/10/1980 (Rv. 409541 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - CONTRO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DISCIPLINA APPLICABILE - TERMINI - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1980-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409541-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - CONTRO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DISCIPLINA APPLICABILE - TERMINI - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA.*

Il ricorso per Cassazione avverso le sentenze della commissione tributaria centrale, il quale non trova espressa previsione e regolamentazione nella nuova disciplina del contenzioso tributario introdotta dal DPR 26 ottobre 1972 n 636, deve ritenersi esperibile in applicazione diretta dell'art 111 della Costituzione, e soggetto alle norme generali del codice di rito. Ne consegue, ai sensi dello art 327 cod proc civ, che il ricorso stesso, indipendentemente dalla notificazione della decisione della commissione centrale, non puo essere proposto dopo il decorso di un anno dalla data della pubblicazione, da identificarsi con quella del deposito presso la segreteria della commissione stessa, secondo la previsione dello art 38, primo e secondo comma, del citato decreto.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)