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Sez. 5 - , Sentenza n. 707 del 15/01/2019 (Rv. 652186 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Appello - Motivi specifici - Sanzione di inammissibilità - Interpretazione restrittiva - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652186-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ

Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 1, Preleggi art. 14, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)