Col quale viene approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio
Testo in vigore al
Regolamento
Titolo I. Delle Borse di commercio
Capo I. Istituzione delle Borse di commercio e autorità preposte alle Borse
REGOLAMENTO
per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse di commercio, sulla mediazione e sulle tasse sui contratti di Borsa.
Art. 1
1. La denominazione di «Borsa di commercio» di «Borsa di valori» di «Mercato di valori» od altra consimile e' esclusivamente riservata alle Borse istituite a norma dell'art. 1 della legge. Fuori di tal caso, ed ancorche' risulti espressamente escluso ogni carattere ufficiale, e' vietato usare le denominazioni anzidette o consimili, e formare listini di prezzi.
2. E' permessa tuttavia anche a privati la pubblicazione del listino di Borsa.
3. Il presidente della Deputazione di Borsa vigila per l'osservanza del divieto anzidetto, da' i provvedimenti opportuni e puo' richiedere l'assistenza dell'autorita' politica.
4. La trasgressione del divieto del presidente della Deputazione di Borsa e' punita a norma dell'art. 434 del Codice penale.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti dallo Stato, effettuate in forme organizzate e con rilevazione e pubblicazione dei relativi prezzi da operatori finanziari, nei casi e secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
6. Il decreto del Ministro del tesoro assicurera' che le negoziazioni di cui al precedente comma dei titoli emessi o garantiti dallo Stato siano consentite ad un numero di soggetti sufficientemente ampio per garantire una effettiva concorrenza.
Art. 2
1. La Camera di commercio, d'accordo con la Deputazione di Borsa provvede al locale delle riunioni e a tutto il personale occorrente pel funzionamento della Deputazione di Borsa e del Sindacato dei mediatori.
2. Sono a carico della Camera di commercio le spese per l'amministrazione della Borsa e pel funzionamento della Deputazione e del Sindacato e quelle occorrenti in caso di scioglimento a norma dell'art. 7 della legge.
Art. 3
1. Per la convalidazione dei provvedimenti urgenti adottati dal presidente della Camera di commercio, questa viene convocata a termini abbreviati.
Art. 4
1. Il ministro di agricoltura, industria e commercio accusa telegraficamente ricevuta delle deliberazioni comunicategli dalla Camera di commercio a' sensi degli articoli 3, secondo capoverso, e 14, secondo e terzo capoverso, della legge.
2. Nel caso previsto nel terzo alinea dell'art. 14 della legge, l'approvazione e' concessa dal ministro di agricoltura, industria e commercio, previa adesione del ministro del tesoro.
Art. 5
1. Le Camere di commercio hanno facolta' di rilasciare certificati comprovanti che una deliberazione in materia di Borsa e' divenuta esecutiva per mancanza di provvedimento ministeriale, dopo essersi accertate che la deliberazione e' giunta al Ministero e che questo non ha emesso alcun provvedimento nel termine di legge.
Art. 6
1. Nel decreto Ministeriale col quale e' nominata la Deputazione di Borsa sono nominati altresi', su proposta della Camera di commercio, uno, due o tre deputati supplenti, secondo che i deputati effettivi siano tre, cinque o sette, a norma del rispettivo regolamento speciale.
2. Tutti i deputati di Borsa, tanto effettivi che supplenti, debbono essere cittadini italiani.
Art. 7
1. I deputati di Borsa effettivi da proporsi dalle Camere di commercio, e quelli supplenti possono essere scelti fra i consiglieri camerali. La votazione per la proposta si fa con le forme stabilite per le adunanze e votazioni di ciascuna Camera. E' in facolta' delle Camere di commercio di stabilire, nei regolamenti speciali, di cui all'art. 67 della legge, norme particolari circa le categorie di persone tra le quali possono essere proposti i deputati di Borsa, effettivi o supplenti.
Art. 8
1. Alle Deputazioni di Borsa e' estesa l'incompatibilita' stabilita nella prima parte dell'art. 15 della legge 20 marzo 1910, n. 121. Si applicano inoltre le regole di ineleggibilita' stabilite nell'art. 18 della stessa legge.
Art. 9
1. L'ufficio di deputato di Borsa e' gratuito.
2. Se la Deputazione di Borsa non ha che tre componenti effettivi, per la validita' delle sue deliberazioni occorre l'intervento di tre membri effettivi o supplenti. Fuori di tale caso basta che intervengano tre o cinque membri effettivi o supplenti, secondoche' il numero dei deputati effettivi sia rispettivamente di cinque o di sette.
3. In assenza del presidente ne fa le veci il deputato piu' anziano di nomina.
Art. 10
1. In caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Art. 11
1. La Deputazione di Borsa e' convocata dal presidente, di regola con un giorno di preavviso; in caso di urgenza e' convocata per lo stesso giorno.
2. Il deputato effettivo che non puo' intervenire ad una adunanza ne deve avvertire immediatamente il presidente, perche' questi possa invitare alcuno dei supplenti.
Art. 12
1. I deputati effettivi di Borsa che non prendano parte a tre adunanze consecutive decadono dall'ufficio.
2. Decadono pure i membri supplenti che invitati a partecipare alle adunanze della Deputazione, non vi intervengano per tre volte consecutive.
3. Verificandosi alcuno dei casi sopra indicati, il presidente della Deputazione di Borsa ne avverte immediatamente il ministro di agricoltura, industria e commercio che pronunzia la decadenza e da' il provvedimento che occorre per la surrogazione, previo invito al deputato di presentare entro un congruo termine le proprie giustificazioni.
Art. 13
1. Le deliberazioni della Deputazione devono essere pubblicate mediante affissione nei locali della Borsa, per tre giorni dalla loro data.
2. Le deliberazioni della Deputazione di Borsa e della Camera di commercio sono comunicate dal presidente agl'interessati, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In relazione all'art. 4 della legge, e' fatto espresso avvertimento che la deliberazione puo' essere impugnata con ricorso da proporsi, secondo i casi, alla Camera di commercio ovvero al Ministero, rispettivamente entro cinque o dieci giorni dalla consegna della lettera di comunicazione.
3. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui la lettera risulta consegnata al destinatario, a norma delle vigenti disposizioni sul servizio postale.
4. Ciascun deputato di Borsa puo' ricorrere al ministro di agricoltura, industria e commercio contro l'annullamento da parte della Camera di commercio di deliberazioni della Deputazione di Borsa.
Art. 14
1. Le deliberazioni della Camera di commercio, dopo che abbiano riportato l'approvazione espressa o tacita del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, costituiscono provvedimenti definitivi.