Sez. 2, Sentenza n. 8763 del 13/04/2010 (Rv. 612656 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Emissione dell'ordinanza ingiunzione - Termine previsto dall'art. 2, terzo comma, della legge n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
Il termine di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990, tanto nella sua originaria formulazione, quanto in quella risultante dalla modificazione apportata dall'art. 3, comma 6-Bis del d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla legge n. 80 del 2005, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi, i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso con cui una cooperativa agricola aveva impugnato un'ordinanza-ingiunzione, con cui le era stata irrogata una sanzione pecuniaria per l'omesso versamento mensile del prelievo supplementare delle quote latte, contestando il fatto che essa era stata emessa oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione di scritti difensivi).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2, Legge 30/05/2003 num. 119 CORTE COST., Legge 15/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 28/03/2003 num. 49 art. 5, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 3 com. 6 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)