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Sez. L, Sentenza n. 12021 del 26/11/1998 (Rv. 521156 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI | Prova testimoniale - Assegnazione di un termine per formulazione o nuova articolazione dei capitoli di prova - Ammissibilità - Esclusione - Art. 244, terzo comma, cod. proc. civ. - Inapplicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521156-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI

Nel rito del lavoro non è attribuita al giudice la facoltà di assegnare alle parti un termine per formulare o meglio articolare i capitoli di prova testimoniale, né, in particolare, una simile facoltà era desumibile - prima della sua abrogazione da parte della legge n. 353 del 1990 - dall'art. 244, terzo comma, cod. proc. civ., inapplicabile nei giudizi assoggettati al rito del lavoro, caratterizzato da un proprio regime di preclusioni in materia di deduzioni probatorie. (Nella specie la sentenza annullata aveva ritenuto rituale la tardiva integrazione dei fatti da provare anche con violazione dello stesso art. 244 cod. proc. civ., perché aveva fissato un nuovo termine, dopo la scadenza di quello una prima volta assegnato a pena di decadenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)