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Sez. 1, Sentenza n. 1386 del 01/07/1983 Cc. (dep. 19/07/1983) Rv. 160031 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - ISTANZA DI RIESAME AL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - PROROGA DEL TERMINE AI FINI DELLA DECISIONE DEL GIUDICE DEL RIESAME - PRESUPPOSTI - COMPLESSITÀ DEI FATTI - SIGNIFICATO - INDIVIDUAZIONE DELLA COMPLESSITÀ IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE PROCESSUALI ACQUISITE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160031-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - ISTANZA DI RIESAME AL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - PROROGA DEL TERMINE AI FINI DELLA DECISIONE DEL GIUDICE DEL RIESAME - PRESUPPOSTI - COMPLESSITÀ DEI FATTI - SIGNIFICATO - INDIVIDUAZIONE DELLA COMPLESSITÀ IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE PROCESSUALI ACQUISITE - NECESSITÀ.*

Ai fini della legittimità del decreto disponente la proroga della decisione del tribunale della libertà ex art. 263 ter, quarto comma, cod. proc. pen., la complessità dei fatti non può evincersi esclusivamente dagli accadimenti risultanti dalla sintetica descrizione del capo d'imputazione, dovendosi esaminare anche quei fatti che portarono alla formulazione della imputazione attraverso la puntualizzazione dell'accusa. Ne deriva che la complessità dei fatti, va individuata, ai fini in esame, con riferimento alla mole delle risultanze processuali che costituiscono l'oggetto del riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 ter com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 263 ter com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 263 ter com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)