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Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo

Testo in vigore al

Titolo I. Procedure

Capo I. Emissione delle richieste

Art. 1 Emissione di una richiesta di presa in carico

1.

La richiesta di presa in carico è presentata a mezzo del modulo standard di cui all'allegato I del presente regolamento. Il modulo comporta delle rubriche obbligatorie che devono essere opportunamente compilate. Le sezioni restanti sono riempite in funzione delle informazioni disponibili. Si possono introdurre informazioni complementari nello spazio riservato a tal fine.

La richiesta consta inoltre:

  1. a) di copia di tutti gli elementi di prova e prove indiziarie da cui si desume la competenza ad esaminare la domanda d'asilo dello Stato membro richiesto, corredati eventualmente di osservazioni su come siano stati assunti e sul valore probatorio ad essi attribuito dallo Stato richiedente con riferimento all'elenco delle prove e prove indiziarie di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 343/2003, di cui all'allegato II del presente regolamento;

  2. b) eventualmente di copia delle dichiarazioni rilasciate per iscritto dal richiedente asilo o messe a verbale.

2. La richiesta comporta altresì i dati forniti dall'unità centrale, quando sia basata su un risultato positivo trasmesso dall'unità centrale di Eurodac a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2725/2000, a seguito del confronto delle impronte digitali del richiedente asilo con le impronte rilevate in precedenza e trasmesse all'unità centrale a norma dell'articolo 8 di detto regolamento e il risultato sia stato controllato a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, dello stesso regolamento.

2 bis La richiesta comporta altresì i dati forniti dal sistema di informazione visti (VIS), quando sia basata su un risultato positivo trasmesso dal VIS a norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio6, a seguito del confronto delle impronte digitali del richiedente protezione internazionale con le impronte rilevate in precedenza e trasmesse al VIS a norma dell’articolo 9 di detto regolamento e il risultato sia stato controllato a norma dell’articolo 21 dello stesso regolamento.

3. Qualora lo Stato membro richiedente solleciti una risposta urgente ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003, la richiesta espone le circostanze della domanda d'asilo e i motivi di fatto e di diritto che giustificano una risposta urgente.

Art. 2 Emissione di una richiesta di ripresa in carico

La richiesta di ripresa in carico è presentata a mezzo del modulo standard di cui all’allegato III del presente regolamento, che espone la natura e i motivi della richiesta e le disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio7 su cui è basata.

La richiesta contiene inoltre, ove applicabile:

  1. a) copia di tutti gli elementi di prova e prove indiziarie da cui si desume la competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale dello Stato membro richiesto, corredati eventualmente di osservazioni su come siano stati assunti e sul valore probatorio ad essi attribuito dallo Stato richiedente con riferimento all’elenco delle prove e prove indiziarie di cui all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013, di cui all’allegato II del presente regolamento;

  2. b) il risultato positivo, trasmesso dall’unità centrale di Eurodac a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2725/2000, del confronto delle impronte digitali del richiedente asilo con le impronte rilevate in precedenza e trasmesse all’unità centrale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, risultato altresì controllato a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, dello stesso regolamento.

Capo II. Reazione a una richiesta

Art. 3 Esame di una richiesta di presa in carico

1. I motivi di fatto e di diritto esposti nella richiesta sono esaminati con riguardo alle disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 e all'elenco delle prove e prove indiziarie di cui all'allegato II del presente regolamento.

2. Quali che siano i criteri e le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 esposti nella richiesta, lo Stato membro richiesto verifica, nei termini prescritti dall'articolo 18, paragrafi 1 e 6, in modo esauriente e obiettivo e considerate tutte le informazioni di cui dispone direttamente o indirettamente, se è accertata la sua competenza. Ove emerga da queste verifiche che lo Stato membro richiesto è competente in virtù di almeno un criterio del regolamento (CE) n. 343/2003, quello Stato membro è tenuto a dichiararsi competente.

Art. 4 Esame di una richiesta di ripresa in carico

Qualora una richiesta di ripresa in carico sia fondata sui dati trasmessi dall'unità centrale di Eurodac e controllati dallo Stato membro richiedente in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2725/2000, lo Stato membro richiesto si dichiara competente salvo se emerge dalle verifiche cui procede che la sua competenza è cessata in virtù delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma o dell'articolo 16, paragrafi 2, 3 o 4. La cessazione della competenza in virtù di tali disposizioni può essere invocata solo sulla base di elementi di prova materiali o di dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente asilo.

Art. 5 Risposta negativa

1. Lo Stato membro richiesto che previa verifica ritenga che gli elementi presentati non permettano di stabilire la sua competenza, invia allo Stato membro richiedente una risposta negativa pienamente motivata che spieghi nel dettaglio le ragioni del suo rifiuto.

2. Ove lo Stato membro richiedente ritenga che il rifiuto oppostogli sia basato su un errore di valutazione ovvero disponga di prove complementari da far valere, esso può sollecitare un riesame della richiesta. Questa facoltà va esercitata nelle tre settimane successive al ricevimento della risposta negativa. Lo Stato membro richiesto procura di rispondere entro due settimane. Tale procedura aggiuntiva non riapre comunque i termini di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 6 e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 343/2003.

Art. 6 Risposta positiva

Qualora lo Stato membro richiesto riconosca la competenza, la risposta ne fa menzione precisando la pertinente disposizione del regolamento (CE) n. 343/2003 e contiene indicazioni utili per organizzare il trasferimento, come gli estremi del servizio/della persona da contattare.

Capo III. Esecuzione del trasferimento

Art. 7 Modalità

1. Il trasferimento verso lo Stato competente può avvenire in uno dei modi seguenti:

  1. a) su iniziativa del richiedente, con fissazione di un termine ultimo;

  2. b) sotto forma di partenza controllata, ovvero il richiedente è accompagnato fino all'imbarco da un agente dello Stato richiedente e il suo arrivo è notificato allo Stato competente entro un termine precedentemente convenuto;

  3. c) sotto scorta, essendo il richiedente accompagnato da un agente dello Stato richiedente o dal rappresentante di un organismo incaricato a tal fine dallo Stato richiedente e consegnato alle autorità dello Stato competente.

2.

Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il richiedente è provvisto del lasciapassare di cui all'articolo 19, paragrafo 3 e all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), conforme al modello riportato all'allegato IV del presente regolamento, che gli permetta di recarsi nello Stato competente e di qualificarsi quando si presenta nel luogo e alla data indicati nella notificazione della decisione sulla sua presa in carico o ripresa in carico da parte dello Stato competente.

Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), è rilasciato un lasciapassare al richiedente asilo privo di documenti di identità. Il luogo e l'ora del trasferimento sono decisi di comune accordo dagli Stati membri interessati con le modalità di cui all'articolo 8.

3. Lo Stato membro che esegue il trasferimento provvede affinché tutti i documenti del richiedente siano restituiti al legittimo proprietario prima della partenza ovvero siano affidati ai membri della scorta perché li consegnino alle competenti autorità dello Stato membro responsabile o siano trasmessi per altre vie appropriate.

Art. 8 Cooperazione ai fini del trasferimento

1. Lo Stato membro competente è tenuto a permettere quanto prima il trasferimento del richiedente e a fare in modo che nulla osti al suo ingresso. Spetta allo Stato membro competente stabilire, eventualmente, la località del suo territorio in cui il richiedente sarà trasferito, ovvero consegnato alle autorità competenti, alla luce sia dei condizionamenti geografici sia dei modi di trasporto di cui dispone lo Stato membro che esegue il trasferimento. In nessun caso può essere chiesto alla scorta di accompagnare il richiedente oltre il punto di arrivo (stazione, porto, aeroporto,...) del mezzo di trasporto internazionale utilizzato, o che lo Stato membro che esegue il trasferimento sostenga le spese di trasporto al di là di tale punto.

2. Compete allo Stato membro che esegue il trasferimento organizzare il trasporto del richiedente e della sua scorta e fissare, d'accordo con lo Stato membro competente, l'orario d'arrivo e le eventuali modalità per la consegna del richiedente alle autorità competenti. Lo Stato membro competente può esigere un preavviso di tre giorni lavorativi.

3. Il modulo standard di cui all’allegato VI è utilizzato al fine di trasmettere allo Stato membro competente i dati essenziali per tutelare i diritti e le esigenze immediate della persona da trasferire. Tale modulo standard è considerato un preavviso ai sensi del paragrafo 2.

Art. 9 Rinvio e ritardi di trasferimento

1. Lo Stato membro competente è informato senza indugi della decisione di rinviare il trasferimento qualora siano promossi un ricorso o una revisione aventi effetto sospensivo, ovvero sussistano motivazioni materiali quali lo stato di salute del richiedente, l'indisponibilità del mezzo di trasporto o il fatto che il richiedente si sia sottratto all'esecuzione del trasferimento.

1 bis) Qualora un trasferimento sia ritardato su richiesta dello Stato membro che provvede al trasferimento, quest’ultimo e gli Stati membri competenti devono riprendere i contatti al fine di consentire l’organizzazione di un nuovo trasferimento quanto prima possibile, conformemente all’articolo 8, e non oltre due settimane dal momento in cui le autorità vengono a conoscenza della cessazione delle circostanze che hanno causato il ritardo o il rinvio. In tal caso, prima che sia eseguito il trasferimento viene inviato un modulo standard aggiornato per il trasferimento dei dati prima di un trasferimento, di cui all’allegato VI.

2) Lo Stato membro che non può eseguire il trasferimento entro il normale termine di sei mesi dalla data di accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico dell’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo, per uno dei motivi di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013, ne informa lo Stato membro competente prima dello scadere del termine. In mancanza di ciò, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale e le altre obbligazioni a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 ricadono sullo Stato membro richiedente, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, di detto regolamento.

3. Compete allo Stato membro che per uno dei motivi di cui all'articolo 19, paragrafo 4 e all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 decide di effettuare il trasferimento dopo il termine normale di sei mesi, avviare preventivamente le concertazioni necessarie con lo Stato membro competente.

Art. 10 Trasferimento a seguito di implicita accettazione

1. Quando, in virtù dell'articolo 18, paragrafo 7 o secondo i casi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 343/2003, si debba ritenere che lo Stato membro cui è stata presentata la richiesta di presa in carico o di ripresa in carico l'abbia accettata, spetta allo Stato membro richiedente avviare le concertazioni necessarie per organizzare il trasferimento.

2. Quando è invitato a farlo dallo Stato membro richiedente, lo Stato membro competente conferma, senza indugio e per iscritto, la sua competenza risultante dall'inosservanza del termine per rispondere. Lo Stato membro responsabile prende quanto prima le disposizioni necessarie per determinare il luogo di arrivo del richiedente ed eventualmente convenire con lo Stato membro richiedente l'orario di arrivo e le modalità per la consegna del richiedente alle autorità competenti.

Capo IV. Clausola umanitaria

Art. 11 Casi di dipendenza

2. I casi di dipendenza di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 sono valutati, per quanto possibile, in base ad elementi obiettivi quali certificati medici. Ove questi elementi non sussistano o non possano essere esibiti, i motivi umanitari possono fondarsi solo su informazioni convincenti addotte dagli interessati.

3. Nel valutare se sia necessario e opportuno provvedere al ricongiungimento delle persone interessate, si tiene conto:

  1. a) della situazione familiare preesistente nel paese di origine;

  2. b) delle circostanze all'origine della separazione degli interessati;

  3. c) dello stato delle varie procedure esperite in materia di asilo o di diritto applicabile agli stranieri negli Stati membri.

4. L'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 è comunque subordinata all'impegno assunto dal richiedente asilo o dal familiare a provvedere effettivamente all'assistenza necessaria.

5. Gli Stati membri interessati determinano, di comune accordo, lo Stato membro del ricongiungimento e la data del trasferimento, tenendo conto di quanto segue:

  1. a) la capacità di spostarsi della persona dipendente;

  2. b) lo status delle persone interessate con riguardo al soggiorno, in modo da privilegiare se del caso il ricongiungimento del richiedente asilo con il familiare che sia già titolare di permesso di soggiorno e disponga di risorse nello Stato membro di soggiorno.

6)

Qualora il richiedente si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano il figlio, fratello o genitore di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013, i due Stati membri si consultano reciprocamente e si scambiano informazioni al fine di appurare:

  1. a) i legami familiari comprovati tra il richiedente e il figlio, fratello o genitore;

  2. b) il vincolo di dipendenza tra il richiedente e il figlio, fratello o genitore;

  3. c) la capacità dell’interessato di occuparsi della persona a carico;

  4. d) se necessario, gli elementi di cui tener conto per valutare l’impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo.

Al fine di effettuare lo scambio di informazioni di cui al primo comma viene utilizzato il modulo standard che figura all’allegato VII del presente regolamento.

Lo Stato membro richiesto cerca di rispondere entro quattro settimane dal ricevimento della richiesta. Qualora risulti da prove convincenti che ulteriori indagini produrrebbero informazioni più utili, lo Stato membro richiesto comunica allo Stato membro richiedente che sono necessarie due settimane aggiuntive.

La richiesta di informazioni ai sensi del presente articolo è effettuata nel pieno rispetto dei termini di cui all’articolo 21, paragrafo 1, all’articolo 22, paragrafo 1, all’articolo 23, paragrafo 2, all’articolo 24, paragrafo 2, e all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013. Detto obbligo lascia impregiudicato l’articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 604/2013.

Art. 12 Minori non accompagnati

1.

Ove la decisione di affidamento di un minore non accompagnato a un familiare che non sia il padre, la madre o il tutore rischi di creare difficoltà particolari, specie quando l'adulto in questione risieda fuori dalla giurisdizione dello Stato membro in cui il minore ha richiesto asilo, è agevolata la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare le autorità o gli organi giurisdizionali preposti alla tutela dei minori e sono assunte le misure necessarie perché dette autorità possano pronunciarsi con cognizione di causa sulla capacità dell'adulto o degli adulti interessati di prendersi carico del minore nell'interesse di quest'ultimo.

A questo fine, si tiene conto delle possibilità previste nell'ambito della cooperazione giudiziaria civile.

2. Il superamento dei termini di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 6, e all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 343/2003, imputabile alla durata delle procedure per l'affidamento del minore non osta necessariamente al proseguimento della procedura di determinazione dello Stato membro competente né all'esecuzione del trasferimento.

3)

Allo scopo di agevolare l’azione appropriata per l’identificazione dei familiari, fratelli o parenti di un minore non accompagnato, lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato una domanda di protezione internazionale, dopo aver svolto il colloquio personale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 alla presenza del rappresentante di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento, cerca e/o tiene conto di qualsiasi informazione fornita al minore o proveniente da qualunque altra fonte attendibile che sia a conoscenza della situazione personale del minore o di un suo familiare, fratello o parente, o della rotta da essi seguita.

Le autorità che procedono a determinare lo Stato membro competente per l’esame della domanda di un minore non accompagnato coinvolgono il più possibile in tale processo i rappresentanti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013.

4) Qualora nell’applicazione degli obblighi derivanti dall’articolo 8 del regolamento (UE) n. 604/2013 lo Stato membro che procede a determinare lo Stato membro competente per l’esame della domanda di un minore non accompagnato disponga di informazioni che rendono possibile iniziare l’identificazione e/o il reperimento di un suo familiare, fratello o parente, tale Stato membro consulta altri Stati membri, se opportuno, e scambia con loro informazioni, al fine di:

  1. a) identificare familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato presenti sul territorio degli Stati membri;

  2. b) accertare l’esistenza di legami familiari comprovati;

  3. c) valutare la capacità di un parente di occuparsi del minore non accompagnato, anche qualora familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più Stati membri.

5) Qualora dallo scambio di informazioni di cui al paragrafo 4 risulti che più familiari, fratelli o parenti si trovano in un altro Stato membro o in altri Stati membri, lo Stato membro in cui si trova il minore non accompagnato collabora con lo Stato membro o gli Stati membri in questione per determinare quale sia la persona più appropriata a cui affidare il minore, e in particolare per appurare:

  1. a) la solidità dei legami familiari tra il minore e le diverse persone identificate sui territori degli Stati membri;

  2. b) la capacità e disponibilità degli interessati di occuparsi del minore;

  3. c) l’interesse superiore del minore in ciascun caso.

6)

Al fine di effettuare lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 4 viene utilizzato il modulo uniforme che figura all’allegato VIII del presente regolamento.

Lo Stato membro richiesto si impegna per rispondere entro quattro settimane dal ricevimento della richiesta. Qualora risulti da prove convincenti che ulteriori indagini produrrebbero informazioni più utili, lo Stato membro richiesto comunica allo Stato membro richiedente che sono necessarie due settimane aggiuntive.

La richiesta di informazioni ai sensi del presente articolo è effettuata nel pieno rispetto dei termini di cui all’articolo 21, paragrafo 1, all’articolo 22, paragrafo 1, all’articolo 23, paragrafo 2, all’articolo 24, paragrafo 2, e all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013. Detto obbligo lascia impregiudicato l’articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 604/2013.

Capo V. Disposizioni comuni

Art. 15 Trasmissione delle richieste

1.

Per l’inoltro delle richieste e delle risposte, nonché per tutta la corrispondenza scritta fra Stati membri in vista dell’applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 è utilizzata la rete telematica «DubliNet» di cui al titolo II del presente regolamento.

In deroga al primo comma, le comunicazioni fra i servizi incaricati del trasferimento e i servizi competenti dello Stato membro richiesto circa gli aspetti pratici, l'orario e il luogo d'arrivo del richiedente, specie se trasferito sotto scorta, possono avvenire secondo altre modalità.

2. Ogni richiesta, risposta o corrispondenza scritta proveniente da un punto nazionale d'accesso di cui all'articolo 19 è considerata autentica.

3. L'avviso di ricevimento emesso dal sistema attesta l'avvenuta trasmissione, la data e l'ora di ricezione della richiesta o della risposta.

Art. 15 bis Condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di dati sanitari prima di un trasferimento

Lo scambio di dati sanitari prima di un trasferimento e, in particolare, la trasmissione del certificato sanitario che figura nell’allegato IX avvengono unicamente tra le autorità notificate alla Commissione ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 604/2013 tramite «DubliNet».

Lo Stato membro che esegue il trasferimento di un richiedente e lo Stato membro competente cercano di accordarsi, prima della trasmissione del certificato sanitario, sulla lingua da utilizzare per redigere il certificato stesso, tenendo conto delle circostanze e in particolare dell’eventuale necessità di azioni urgenti al momento dell’arrivo.