Sez. 3 - , Ordinanza n. 1036 del 17/01/2019 (Rv. 652655 - 02)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Nullità del contratto - Condizioni - Azione di annullamento, risoluzione o rescissione del contratto - Rilevabilità d'ufficio della nullità - Ammissibilità - Ultrapetizione - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
Il giudice può rilevare d'ufficio la nullità di un contratto, a norma dell'art. 1421 c.c., anche ove sia stata proposta domanda di annullamento (o di risoluzione o di rescissione), senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, atteso che in ognuna di tali domande è implicitamente postulata l'assenza di ragioni che determinino la nullità del contratto medesimo. L'efficacia della pronuncia, tuttavia, non può eccedere i limiti della causa, la cui efficacia si deve conformare al perimetro della domanda proposta, potendo tuttavia estendersi all'intero rapporto contrattuale se questa lo investa interamente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)