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Sez. 5 - , Sentenza n. 11945 del 15/11/2019 Cc. (dep. 10/04/2020) Rv. 278885 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Presupposti – “Periculum in mora” - Futuro depauperamento del debitore – Necessità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2019-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278885-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 316 cod. proc. pen. - in relazione agli artt. 24, comma 2, 25, comma 2, 27, commi 1 e 3, 42, 111 e 117 Cost. e art. 1, prot. 1 CEDU, laddove prevede che per l'adozione del sequestro conservativo sia sufficiente che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, non occorrendo che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, essendo rimesso in via esclusiva al legislatore il bilanciamento tra i diritti di proprietà e di tutela del credito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 671, Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 27, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)