Sez. 2, Sentenza n. 1109 del 14/02/1980 (Rv. 404588 - 01)
BENI - IMMOBILI - IN GENERE - MOBILI - IN GENERE - ALBERI - BENI IMMOBILI - CONFIGURABILITA - CONSIDERAZIONE DI ESSI IN QUANTO DIVELTI DAL SUOLO - BENI MOBILI PER ANTICIPAZIONE - CONFIGURABILITA.*
BENI - IMMOBILI - IN GENERE - MOBILI - IN GENERE - ALBERI - BENI IMMOBILI - CONFIGURABILITA - CONSIDERAZIONE DI ESSI IN QUANTO DIVELTI DAL SUOLO - BENI MOBILI PER ANTICIPAZIONE - CONFIGURABILITA.*
L'art 812 cod civ enumerando fra i beni immobili anche 'gli alberì designa tutto cio che appartiene all'ordine dei vegetali e trae necessariamente vita dal suolo. Tuttavia, gli alberi - intesa la espressione nella suddetta ampia eccezione - cessano di essere beni immobili con il distacco dal suolo e vanno considerati del pari beni mobili quando formino oggetto di contratto che li contempli per l'epoca in cui saranno divelti (cosiddetti beni mobili per anticipazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 812
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)