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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 499 del 1987

Decisione
decisa il 1987-11-25, depositata il 1987-12-10
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:499
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3797

  • Misure di prevenzione
  • Diffida del questore
  • Termine massimo di durata
  • Omessa previsione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Mentre le misure di prevenzione dell'obbligo di soggiorno, rimpatrio obbligatorio etc. sono per loro natura temporanee in virtù dell'effetto riduttivo delle libertà individuali, la diffida, in quanto ingiunzione a cambiare condotta e ad osservare i principi dell'ordinamento, spiega i suoi effetti fino al momento in cui l'interessato non ne abbia chiesto, ed ottenuto, l'annullamento o la revoca in sede amministrativa a seguito di cambiamento di condotta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. - dell'art. 1 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 nella parte in cui non fissa un termine massimo di efficacia del provvedimento di diffida del questore). - v. S. n. 23/1964.

Norme impugnate

  • art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità), promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1983 dal Pretore di Prato, iscritta al n. 517 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 336 dell'anno 1983; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Prato, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità), nella parte in cui non fissa un termine massimo di efficacia del provvedimento di diffida del questore, con la conseguenza di facultizzare in ogni tempo il prefetto ad adottare provvedimenti di diniego o sospensione della patente di guida;
punto 2
Considerato che la diffida è un'ingiunzione a cambiare condotta e ad osservare i princi'pi dell'ordinamento e che, contrariamente alle misure di prevenzione dell'obbligo di soggiorno, rimpatrio obbligatorio ecc., non produce, di per sé, effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali (cfr. Sent. n. 23 del 1964); che l'efficacia temporale della diffida è legata al permanere di una determinata condotta e spiega i suoi effetti fino al momento in cui l'interessato non ne abbia chiesto, ed ottenuto, l'annullamento o la revoca in sede amministrativa, a seguito di cambiamento di condotta; che, al contrario, le misure dell'obbligo di soggiorno, del rimpatrio obbligatorio ecc., appunto in virtù del loro effetto riduttivo delle libertà individuali, devono essere, per loro natura, temporanee;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1983, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dal Pretore di Prato con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: DELL'ANDRO Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze