Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 509 del 1993
Massime (1)
Massima n. 20303
- Ambiente (tutela dell')
- Istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
- Trasferimento alle province delle funzioni di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, già spettanti alle uu.ss.ll.
- Ricorsi delle regioni veneto, piemonte e lombardia
- Lamentata lesione delle competenze legislative e amministrative regionali e, in particolare, di quelle (concernenti la dislocazione a livello regionale, provinciale e comunale, di funzioni collegate alle materie, di cui all'art. 117, Cost.) affidate alle regioni dall'art. 3 della legge sulle autonomie locali
- Mancata conversione nei termini del decreto-legge impugnato
- Manifesta inammissibilità delle questioni.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), promossi con ricorsi delle Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia, notificati il 3 ed il 4 settembre 1993, depositati in cancelleria il 10 e 11 successivi ed iscritti ai nn. 48, 49 e 55 del registro ricorsi 1993;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che la Regione Veneto, con ricorso notificato il 4 settembre 1993 e depositato il successivo 10 settembre 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), deducendo la violazione degli artt. 77, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione;
che la Regione Piemonte, con ricorso notificato il 3 settembre 1993 e depositato il successivo 10 settembre 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del medesimo decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274, deducendo la violazione degli artt. 77, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione; che la Regione Lombardia, con ricorso notificato il 4 settembre 1993 e depositato il successivo 11 settembre 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del medesimo decreto-legge 4 agosto 1993, deducendo la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;
che, in particolare, le disposizioni impugnate disciplinano i controlli ambientali affidando alle province le funzioni di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene e dell'ambiente, già spettanti alle unità sanitarie locali;
che tutte le ricorrenti ritengono che le disposizioni impugnate siano variamente lesive delle competenze amministrative e legislative regionali, specie alla luce dell'art. 3 della legge n. 142 del 1990, che affida alle Regioni il compito di dislocare a livello regionale, provinciale e comunale le diverse funzioni collegate alle materie previste dall'art. 117 della Costituzione, tenendo conto della dimensione degli interessi in giuoco e in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio;
che, in prossimità della Camera di consiglio, la Regione Lombardia ha presentato memoria chiedendo che il ricorso sia discusso in pubblica udienza e che le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti del decreto-legge n. 274 del 1993, che non è stato convertito in legge dalle Camere nel termine previsto dall'art. 77 della Costituzione, siano estese alle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, con il quale è stato reiterato il decreto-legge non convertito;
che nei tre giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che i ricorsi siano dichiarati infondati;
punto 2
Considerato che i giudizi investono le medesime disposizioni normative ed è perciò opportuno che siano riuniti e decisi con unica ordinanza;
che il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274 non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1993;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 470 del 1993), le questioni di legittimità costituzionale delle Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) sollevate dalla Regione Veneto e dalla Regione Piemonte con i ricorsi indicati in epigrafe, per violazione degli artt. 77, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del medesimo decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274 sollevate dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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