Sez. U, Sentenza n. 1313 del 16/03/1978 (Rv. 390674 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENAL - NATURA - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENAL - NATURA - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CONDIZIONI.*
L'ente nazionale assistenza lavoratori (enal) e un ente pubblico non economico, in quanto non persegue fini speculativi mediante lo svolgimento di attivita economica, ma svolge compiti culturali, ricreativi e sportivi a favore dei lavoratori. Pertanto, la domanda avente ad oggetto il pagamento di stipendi, indennita o altri emolumenti, e fondata su un rapporto di lavoro inteso al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, appartiene alla giurisdizione amministrativa. (Conf 3204/74, mass n 371704).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 24/05/1937 num. 817 art. 1, DPR 08/05/1955 num. 478 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)