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Sez. L, Sentenza n. 20899 del 05/10/2007 (Rv. 599315 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Personale dipendente dei Ministeri - Art. 20 d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 - Relativa previsione normativa della fattispecie della reggenza - Sua interpretazione conforme al canone costituzionale di cui all'art. 3 Cost. e ai principi in tema di tutela del lavoro - Individuazione - Fattispecie relativa a dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze.
Stato
decisa il 2007-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599315-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)

L'art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (contenente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dei Ministeri), dispone che il personale appartenente alla nona qualifica funzionale espleta, tra l'altro, le funzioni di sostituzione del dirigente in caso di assenza od impedimento, nonchè di reggenza dell'ufficio in attesa di destinazione del dirigente titolare; l'interpretazione della norma, nel rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 cod. civ. e art. 52 d. lgs. n. 165 del 2001), è nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità ("in attesa della destinazione del dirigente titolare"), con la conseguenza che la reggenza è consentita, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura. Al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla posizione di un dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze, correttamente aveva ritenuto sussistente lo svolgimento delle mansioni dirigenziali, con riguardo ad una vacanza del posto di primo dirigente dell'ufficio della ex Direzione provinciale del Tesoro, protrattasi per cinque anni, senza che, peraltro, la situazione si potesse considerare mutata per effetto della nuova classificazione attuata dal c.c.n.l. del comparto ministeri del 16 febbraio 1999, non ricomprendendosi tra le mansioni proprie del profilo relativo alla posizione economica C3 le funzioni di reggenza del ruolo dirigenziale).

Riferimenti normativi: DPR 08/05/1987 num. 266 art. 20 CORTE COST., Decreto Legge 28/01/1986 num. 9 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/1986 num. 78 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 2103, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)