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Sez. 1, Sentenza n. 553 del 26/04/1996 Cc. (dep. 07/06/1996) Rv. 205273 - 01

Sicurezza pubblica - Stranieri | Rientro abusivo nello Stato dello straniero espulso - Reato di cui all'art. 151 T.U.L.P.S. - Configurabilità - Abrogazione tacita in seguito all'entrata in vigore del D.L. n. 416 del 1989 - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205273-01

Sicurezza pubblica - Stranieri

In tema di espulsione degli stranieri dalla Repubblica, continua ad essere applicabile il secondo comma dell'art. 151 T.U.L.P.S. - che punisce l'abusivo rientro nel territorio italiano dello straniero già espulso "a norma dell'articolo precedente" - e ciò ancorché l'art. 150 del medesimo testo unico, cui tale rinvio è effettuato, sia stato abrogato per effetto dell'art. 13, secondo comma, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, conv. in legge 28 febbraio 1990, n. 39; il terzo comma della medesima disposizione, infatti, prevede che i riferimenti agli istituti già disciplinati nel T.U.L.P.S. "si intendono fatti agli istituti ed alle disposizioni del presente decreto", sicché ai fini dell'applicazione della predetta norma incriminatrice deve aversi ora riguardo alle ipotesi di espulsione contemplate dall'art. 7 del citato D.L. n. 416 del 1989, come modificato dalla legge di conversione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 151 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 art. 13, Legge 28/02/1990 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)