diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 30 del 1999

Decisione
decisa il 1999-02-08, depositata il 1999-02-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:30
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24447

  • Processo penale
  • Dibattimento
  • Acquisizione delle prove
  • Dichiarazioni su fatti implicanti responsabilità di altri rese in precedenza al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, da persona imputata nello stesso procedimento
  • Inutilizzabilità di tali dichiarazioni, se il dichiarante rifiuti di sottoporsi all'esame o si avvalga della facoltà di non rispondere, senza il consenso degli altri imputati
  • Denunciata disparità rispetto alla disciplina applicabile riguardo alle dichiarazioni rese dai congiunti ed a quelle rese dall'imputato di reato connesso divenute irripetibili
  • Denunciata lesione, altresì, dei principi del libero convincimento del giudice e di obbligatorietà dell'azione penale
  • Sopravvenute modifiche della disposizione impugnata per effetto della sentenza n. 361 del 1998
  • Necessario riesame, alla luce dello 'ius superveniens', della rilevanza della questione
  • Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Leggi la massima
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 112 Cost., nei confronti dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui subordina al consenso degli altri imputati l'utilizzabilità ai fini della decisione delle dichiarazioni rese sul fatto altrui dal coimputato che in dibattimento rifiuti di sottoporsi all'esame o si avvalga della facoltà di non rispondere. Invero, per effetto della sentenza n. 361 del 1998 - pronunciata dopo la ordinanza di rimessione e con la quale la Corte costituzionale ha, tra l'altro, dichiarato la illegittimità costituzionale, in parte, degli artt. 513, comma 2, ultimo periodo, e 210 cod. proc. pen. - anche nell'ipotesi 'de qua' si applica la disciplina sia dell'art. 210 sia dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nonché, in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., ed è perciò necessario che il giudice rimettente verifichi, alla luce della sopravvenuta disciplina, se la questione proposta sia tuttora rilevante. - V. S. n. 361/1998 (già citata nel testo).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1998 dal Tribunale di Nola nel procedimento penale a carico di D. F. ed altri, iscritta al n. 808 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Nola (r.o. n. 808 del 1998) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), nella parte in cui tale norma subordina al consenso degli altri imputati l'utilizzabilità ai fini della decisione delle dichiarazioni rese dal coimputato che non si presenti al dibattimento o si avvalga in tale sede della facoltà di non rispondere; che a giudizio del rimettente la norma impugnata viola l'art. 3 Cost., per l'irragionevole sacrificio imposto, in nome della tutela del contraddittorio, all'utilizzazione di fonti di prova divenute irripetibili, nonché per la disparità di trattamento che tale disciplina comporta nei confronti delle dichiarazioni rese dai prossimi congiunti che si avvalgono della facoltà di non testimoniare e delle dichiarazioni rese da un imputato di reato connesso, di cui non sia possibile ottenere la presenza per fatti o circostanze imprevedibili (art. 513, comma 2, prima parte, cod. proc. pen.); che ancora, a giudizio del rimettente, sono violati gli artt. 3 e 112 Cost., perché l'impossibilità di utilizzare atti, la cui irripetibilità è oggettivamente sopravvenuta e non poteva essere prevista, determina un irragionevole ostacolo all'esercizio dell'azione penale; che vi sarebbe infine lesione degli artt. 25, 101, comma secondo, e 111 Cost., perché la disciplina impugnata attribuisce alle parti il potere di disporre della prova, sottraendola così alla valutazione del giudice e sacrificando la finalità primaria del processo penale, che è la ricerca della verità per una giusta decisione; che la questione è stata sollevata nel corso di un dibattimento nel quale un imputato, citato per la prima volta a comparire dopo l'entrata in vigore della legge per essere sottoposto ad esame, ha dichiarato di rinunciare a presenziare al dibattimento, e che i difensori degli altri imputati non hanno prestato il consenso alla utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per l'omessa indicazione dei parametri costituzionali di riferimento e comunque perché analoga ad altre sulle quali la Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 361 del 1998.
punto 2
Considerato che il rimettente, muovendo dal quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, sottopone a censura il regime di inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza del consenso degli altri imputati, delle dichiarazioni rese sul fatto altrui dal coimputato che in dibattimento rifiuti di sottoporsi all'esame o si avvalga della facoltà di non rispondere; che, successivamente alla emissione dell'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul predetto quadro normativo, dichiarando la illegittimità costituzionale in parte qua tra l'altro, degli artt. 513, comma 2, ultimo periodo e 210 del codice di procedura penale; che, per effetto di detta pronuncia, qualora il coimputato, che abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, in dibattimento rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su tali fatti, si applica la disciplina degli artt. 210 e 513, comma 2, cod. proc. pen., nonché, in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen; che pertanto occorre restituire gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Nola. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze