Sez. 1, Sentenza n. 57 del 15/01/1969 (Rv. 337886 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADUTI ENTRO TALE PERIODO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADUTI ENTRO TALE PERIODO.*
La sospensione dei termini processuali, di cui all'art 1 della legge 14 luglio 1965 n 818, riguarda soltanto i termini scadenti tra il 1 agosto ed il 15 settembre e non gia quelli scadenti dopo tale ultima data. (Conf n 3023-68, massima n 335883).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)