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Sez. 1, Sentenza n. 57 del 15/01/1969 (Rv. 337886 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADUTI ENTRO TALE PERIODO.*
Stato
decisa il 1969-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337886-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADUTI ENTRO TALE PERIODO.*

La sospensione dei termini processuali, di cui all'art 1 della legge 14 luglio 1965 n 818, riguarda soltanto i termini scadenti tra il 1 agosto ed il 15 settembre e non gia quelli scadenti dopo tale ultima data. (Conf n 3023-68, massima n 335883).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)