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Sez. 2, Sentenza n. 2678 del 18/07/1969 (Rv. 342348 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - CORRISPONDENZA TRA AZIONE PROPOSTA E QUELLA RITENUTA - CRITERI DI ACCERTAMENTO.*
Stato
decisa il 1969-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342348-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - CORRISPONDENZA TRA AZIONE PROPOSTA E QUELLA RITENUTA - CRITERI DI ACCERTAMENTO.*

Il riscontro di corrispondenza fra l'Azione proposta e quella ritenuta non va condotto sulla base del nomen juris, eventualmente erroneo dato ad esso dalla parte, bensi con riguardo ai fatti concretamente enunciati in domanda, alle trasformazioni dalla medesima subite nel corso del giudizio per effetto delle eccezioni del convenuto ed alla istruzione della causa. (nella specie l'attore, conduttore di fondo agricolo, ritenendo che il fatto del convenuto costituisse turbativa e che egli non fosse legittimato alla Azione di manutenzione, dichiaro di voler proporre la Azione di illecito civile ex art. 2043 cod.civ., i giudici di merito, ravvisando nei fatti uno spoglio ed accordando all'attore l'Azione relativa, qualificarono l'Azione come reintegrazione, come tale accogliendola. (V. 3836-68, massima n. 337275 678-68, massima n. 331862 2483-67, massima n. 329788).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)