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Sez. 1, Sentenza n. 4822 del 04/08/1988 (Rv. 459640 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - RITENUTA D'ACCONTO - REGIME INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 1745 DEL 1962 ISTITUTIVA DELLA RITENUTA D'ACCONTO D'IMPOSTA SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ DI CAPITALI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459640-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - RITENUTA D'ACCONTO - REGIME INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 1745 DEL 1962 ISTITUTIVA DELLA RITENUTA D'ACCONTO D'IMPOSTA SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ DI CAPITALI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

La ritenuta, a titolo d'acconto d'imposta, sugli utili di una società di capitali, prevista dalla legge 29 dicembre 1962 n. 1745, va operata per il mero fatto che vi sia delibera di distribuzione degli utili stessi, indipendentemente dalla sua esecuzione, purché tale delibera sia astrattamente eseguibile, atteso che, in caso contrario, come si verifica in ipotesi di distribuzione decisa "contra legem" (nella specie, in violazione dei limiti fissati dall'art. 6 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 sulla nazionalizzazione delle imprese elettriche), l'Obbligo di ritenuta insorge solo se la distribuzione sia in concreto effettuata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2433, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 6 CORTE COST., Legge 29/12/1962 num. 1745 art. 1, Legge 29/12/1962 num. 1745 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)