Sez. 2, Sentenza n. 24764 del 28/11/2007 (Rv. 600842 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Compimento di atti interruttivi della prescrizione - Ordinaria diligenza dell'avvocato - Ascrivibilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
In tema di responsabilità nell'esercizio dell'attività professionale forense, rientra nell'ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del cliente, i quali di regola non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine (nella specie, la S.C. ha escluso la configurabilità, come atto interruttivo, di una querela penale notificata dal difensore alla controparte).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)