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Sez. 3, Sentenza n. 4997 del 08/03/2006 (Rv. 593249 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Notificazione della sentenza effettuata alla parte presso il suo domicilio e ricevuta da soggetto qualificatosi come suo incaricato addetto alla sede - Qualità di difensore della parte in capo al ricevente - Idoneità della notificazione a far decorrere il termine breve - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593249-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI

Non può considerarsi effettuata ai sensi dell'art. 285 cod. proc. civ. e, quindi, idonea a far decorrere il c.d. termine breve per l'impugnazione, la notifica della sentenza impugnata effettuata al legale rappresentante della parte presso il domicilio di questa (nella specie al legale rappresentante di un comune presso il Palazzo di Città) ed a mani del suo legale, "qualificatosi impiegato/funzionario incaricato di ricevere le notificazioni addetto alla sede stessa", poiché si tratta di una notificazione che non risulta indirizzata né al difensore né alla parte nel domicilio eletto presso il suo procuratore e che, quindi, sfugge all'applicazione del principio, secondo cui, in tema di notificazione della sentenza, non può farsi distinzione tra notificazione al procuratore domiciliatario per la parte e notificazione alla parte presso il procuratore domiciliatario. Nel caso di specie, infatti, la notificazione è espressamente indirizzata alla parte personalmente ed è ricevuta dal destinatario tramite soggetto che - ancorché sia il suo difensore - ha indicato un rapporto di immedesimazione organica diretto con la parte stessa, onde tanto la volontà del notificante quanto la volontà del ricevente la notificazione appaiono chiaramente espresse nel senso di escludere qualsiasi rilievo della qualità di difensore del ricevente stesso, restando, inoltre, irrilevante che in quella qualità egli avesse eletto domicilio nel luogo del domicilio della parte (il "Palazzo di Città"), atteso che, una volta considerato che la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per l'impugnazione anche per il notificante, la circostanza che la notificazione sia indirizzata alla parte personalmente senza espressa qualificazione del luogo di notificazione - coincidente con il domicilio della parte stessa - come domicilio del suo procuratore (che appunto, come nella specie, abbia eletto il suo domicilio nello stesso luogo) dev'essere ritenuta significativa - in conformità ai canoni della buona fede processuale - della volontà del notificante di non voler eseguire la notificazione ai fini del decorso del termine di impugnazione, ma soltanto ai fini di cui all'art. 479 cod. proc. civ. Mentre, dal punto di vista del ricevente, ancorché difensore della parte, la espressa qualificazione della veste in cui avviene tale ricezione come incaricato della parte in qualità di addetto alla sede della notificazione, appare altrettanto significativa - sempre in conformità alla buona fede processuale - di una volontà di ricezione esclusivamente in quella qualità e non già come difensore, sicché la notificazione deve intendersi ricevuta dalla parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)