Sez. 1, Sentenza n. 1502 del 14/07/1965 (Rv. 312867 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DELLA COSA GIUDICATA - ACCERTAMENTI COMUNI A PIU GIUDIZI - EFFICACIA - GIURAMENTO DECISORIO - FATTISPECIE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DELLA COSA GIUDICATA - ACCERTAMENTI COMUNI A PIU GIUDIZI - EFFICACIA - GIURAMENTO DECISORIO - FATTISPECIE.*
Allorquando due giudizi fra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento gia compiuto in ordine ad una situazione giuridica e la soluzione di una questione di diritto o di fatto che abbiano inciso su di un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, costituendo la premessa indispensabile del dispositivo della sentenza, precludono il riesame dello stesso punto nel successivo giudizio, anche se questo abbia finalita diverse da quelle del primo. Pertanto, qualora una sentenza passata in giudicato abbia risolto una controversia sulla base di un giuramento, l'accertamento sul valore decisorio di questo, sostanziando un presupposto indispensabile del dispositivo, costituisce giudicato e quindi, fa stato in un successivo giudizio fra le stesse parti, in cui tale valore torni in considerazione. (nella specie, una delle parti, convenuta per il risarcimento dei danni arrecati con un falso giuramento prestato in altro giudizio, aveva dedotto un'eccezione incompatibile con la decisorieta del giuramento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)