diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3567 del 09/12/1971 (Rv. 355254 - 01)

POSSESSO - DETENZIONE - CONDUTTORE - COSA DATA IN LOCAZIONE - CONSERVAZIONE DEL POSSESSO DA PARTE DEL LOCATORE - MOLESTIA E SPOGLIO SULLA COSA LOCATA - AZIONI POSSESSORIE - ESPERIBILITA DA PARTE DEL LOCATORE E DEL CONDUTTORE.*
Stato
decisa il 1971-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355254-01

POSSESSO - DETENZIONE - CONDUTTORE - COSA DATA IN LOCAZIONE - CONSERVAZIONE DEL POSSESSO DA PARTE DEL LOCATORE - MOLESTIA E SPOGLIO SULLA COSA LOCATA - AZIONI POSSESSORIE - ESPERIBILITA DA PARTE DEL LOCATORE E DEL CONDUTTORE.*

Il proprietario della cosa locata non perde, per il fatto di aver concesso la cosa in locazione, il possesso della medesima, in quanto esercita il possesso per mezzo del locatario, con la conseguenza che egli puo, in concorso di costui, o anche da solo in nome proprio, esercitare le azioni possessorie contro Atti di molestia o di spoglio da chiunque esercitati contro la cosa locata: cio perche la detenzione dell'immobile da parte del conduttore coesiste con il possesso del locatore, cosicche tanto l'uno che l'altro hanno diritto alla tutela della propria situazione giuridica mediante l'Esercizio dell'Azione di reintegrazione contro l'autore dello spoglio. (V 712'65; 801'62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)