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Sez. 2, Sentenza n. 671 del 10/03/1966 (Rv. 321331 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DEDOTTI A FONDAMENTO DELL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA (PER VALORE) SOLLEVATA IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1966-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321331-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DEDOTTI A FONDAMENTO DELL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA (PER VALORE) SOLLEVATA IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA.*

Il convenuto che eccepisce l'incompetenza per valore non e tenuto a precisare le ragioni per le quali la causa esula dalla Competenza del giudice adito, dovendo quest'ultimo - indipendentemente da ogni precisazione delle parti- applicare le norme che disciplinano la sua Competenza per valore, senza limitazione alcuna, sia che egli esamini la questione di ufficio, sia che la prenda in esame a seguito di formale eccezione del convenuto. Pertanto deve ritenersi ammissibile che in Sede di regolamento di Competenza vengano dedotte ragioni o profili diversi da quelli prospettati a fondamento dell'eccezione di incompetenza per valore sollevata dal convenuto e disattesa nel giudizio di primo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)