Sez. 2, Sentenza n. 671 del 10/03/1966 (Rv. 321331 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DEDOTTI A FONDAMENTO DELL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA (PER VALORE) SOLLEVATA IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DEDOTTI A FONDAMENTO DELL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA (PER VALORE) SOLLEVATA IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA.*
Il convenuto che eccepisce l'incompetenza per valore non e tenuto a precisare le ragioni per le quali la causa esula dalla Competenza del giudice adito, dovendo quest'ultimo - indipendentemente da ogni precisazione delle parti- applicare le norme che disciplinano la sua Competenza per valore, senza limitazione alcuna, sia che egli esamini la questione di ufficio, sia che la prenda in esame a seguito di formale eccezione del convenuto. Pertanto deve ritenersi ammissibile che in Sede di regolamento di Competenza vengano dedotte ragioni o profili diversi da quelli prospettati a fondamento dell'eccezione di incompetenza per valore sollevata dal convenuto e disattesa nel giudizio di primo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)