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Sez. L, Sentenza n. 15615 del 15/07/2011 (Rv. 618683 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO | Appalto fraudolento - Configurabilità - Disposizioni impartite dal personale dell'appaltante agli ausiliari dell'appaltatore - Sufficienza - Esclusione - Riconducibilità al potere direttivo del datore di lavoro - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618683-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO

In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, anche nel regime di cui al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, così come già in quello di cui alla legge n. 1369 del 1960, per quanto la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore sia un indice dell'accordo fraudolento, ai fini della dimostrazione della sussistenza di quest'ultimo è necessario che dette disposizioni sono riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro anche in relazione alle effettive modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di merito in relazione al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel profilo professionale dei servizi bancari con effetto dall'inizio della somministrazione).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)