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Sez. 6, Sentenza n. 10006 del 24/04/1991 Ud. (dep. 26/09/1991) Rv. 188235 - 01

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Provocazione | Applicabilità ad un reato a condotta abituale - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1991-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/188235-01

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Provocazione

Non vi è compatibilità tra l'attenuante della provocazione e un reato a condotta abituale. Invero, per quanto lo stato d'ira, che costituisce uno degli elementi della fattispecie in cui si compendia l'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod.pen., possa risorgere al ricordo dell'ingiustizia patita e dar luogo ad un comportamento criminoso anche temporalmente da essa distante, deve escludersi che ciò possa reiterarsi indeterminatamente e giustificare l'applicabilità della detta attenuante ad un reato a condotta abituale contrassegnato costitutivamente da una serie di comportamenti antigiuridici di analoga natura che si ripetono e si replicano nel tempo, posto che in tal caso quella che si vorrebbe prospettare come una reazione emotiva ad un fatto ingiusto si presenta, in realtà, come espressione di un proposito di rivalsa e di vendetta, al quale l'ordinamento non può dare riconoscimento alcuno.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)