Sez. 1, Sentenza n. 5138 del 27/11/1989 (Rv. 464352 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA VERIFICATASI DURANTE LA MORA DEL DEBITORE - MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE DI TALE DANNO - RICORSO AD ELEMENTI PRESUNTIVI E A FATTI DI COMUNE ESPERIENZA - AMMISSIBILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA VERIFICATASI DURANTE LA MORA DEL DEBITORE - MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE DI TALE DANNO - RICORSO AD ELEMENTI PRESUNTIVI E A FATTI DI COMUNE ESPERIENZA - AMMISSIBILITÀ.*
Al fine del riconoscimento, in favore del creditore di somma di denaro, del maggior danno di cui all'art. 1224 secondo comma cod. civ., in relazione al fenomeno inflattivo, il ricorso ad elementi presuntivi e fatti di comune esperienza, se non può tradursi nell'applicazione di parametri fissi, né può implicare l'esonero dell'istante dall'Onere di allegazione e prova, deve ritenersi consentito in correlazione con le qualità e condizioni della categoria cui appartiene detto creditore, ove, alla stregua di tali dati "personalizzati", sia permessa una valutazione, secondo criteri di probabilità e normalità, delle modalità di utilizzazione del denaro, e, quindi, degli effetti, nel caso concreto, della sua ritardata disponibilità. Pertanto, al creditore che deduca e dimostri la sua qualità di medio consumatore, l'indicato danno può essere attribuito con riferimento agli indici dell'inflazione, in quanto idonei ad evidenziare il più consistente esborso a lui occorrente per quei beni di consumo non acquistati alla scadenza dell'obbligazione a causa dell'inadempienza del debitore. (V 2368/86, mass n 445493).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)