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Sez. 2, Sentenza n. 24165 del 25/10/2013 (Rv. 628233 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) | Efficacia del giudicato verso i soggetti rimasti estranei al giudizio - Esclusione - Fondamento - Posizione del terzo quale litisconsorte necessario pretermesso - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2013-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628233-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI)

Dal principio fissato dall'art. 2909 cod. civ., secondo il quale le statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato fanno stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, si evince, "a contrario", che tali statuizioni non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti rimasti estranei al giudizio, anche nel caso in cui il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)