Sez. 5, Sentenza n. 211 del 09/12/1966 Ud. (dep. 17/03/1967) Rv. 103774 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE CIRCA L'IMPEDIMENTO A COMPARIRE - NECESSITA DI IMPUGNAZIONE SPECIFICA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE CIRCA L'IMPEDIMENTO A COMPARIRE - NECESSITA DI IMPUGNAZIONE SPECIFICA.*
Il difetto di motivazione dell'ordinanza dichiarativa di contumacia in ordine all'impedimento a comparire addotto dall'imputato non puo essere fatto valere quale motivo di gravame se, assieme alla sentenza contumaciale, non sia impugnata la predetta ordinanza, ai sensi dello art 200 cod proc pen. (Conf 103170, 103655, anno 1967' 100352, 101004, 101741, 102357, 102895, 102968, anno 1966. Contra 103620, anno 1967' 100551, anno 1966. Distinguendosi tra Mancanza di motivazione e vizio di Costituzione del rapporto processuale ed escludendosi l'esigenza di impugnazione specifica dell'ordinanza solo nel secondo casò 100785, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)