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Sez. 1, Sentenza n. 1982 del 01/06/1976 (Rv. 380798 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE - DIFFUSIONE DI NOTIZIA INFONDATA SULLA ATTIVITA DI UN IMPRENDITORE - RESPONSABILITA DELL'AUTORE NON CONCORRENTE - NATURA AQUILIANA - AZIONE RISARCITORIA EX ART 2043 COD CIV - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380798-01

RESPONSABILITA CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE - DIFFUSIONE DI NOTIZIA INFONDATA SULLA ATTIVITA DI UN IMPRENDITORE - RESPONSABILITA DELL'AUTORE NON CONCORRENTE - NATURA AQUILIANA - AZIONE RISARCITORIA EX ART 2043 COD CIV - AMMISSIBILITA.*

La diffusione di una notizia infondata sull'attivita dello imprenditore, ove compiuta da soggetto che non si trovi in rapporto di concorrenza, integra, se produttiva di danno, gli estremi di un illecito aquiliano, lesivo dei diritti primari dell'imprenditore medesimo sul complesso dell'organizzazione aziendale, e, come tale, perseguibile con Azione risarcitoria ex art 2043 cod civ. (nella specie, nel corso di un programma radiofonico, era stata diffusa la falsa notizia della prossima chiusura di un'impresa. La SC, enunciando il principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente affermata dai giudici del merito la responsabilita della RAI, per i danni subiti dal titolare dell'impresa detta consistenti nella perdita di avviamento, nelle dimissioni di alcuni dipendenti, nelle restrizioni del credito bancario). (V 1752/72, mass n 358696; (V 1871/68, mass n 333838; (V 1733/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)