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Sez. 6, Sentenza n. 1460 del 19/04/1995 Cc. (dep. 17/07/1995) Rv. 202984 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Inquinamento probatorio - Pericolo concreto - Necessità di motivazione specifica - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202984-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari

In tema di misure cautelari personali, il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'art. 274 lett. a) cod. proc. pen., per l'applicazione delle stesse, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'"id quod plerumque accidit", che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. Per evitare che il requisito richiesto del "concreto pericolo" perda il suo significato e si trasformi in semplice clausola di stile, è necessario che il giudice indichi, con riferimento all'indagato, le specifiche circostanze di fatto dalle quali esso è desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)