Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 248 del 1982
Massime (1)
Massima n. 15705
- Stupefacenti e sostanze psicotrope
- Spaccio e detenzione di quantita non modiche
- Trattamento penale
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 170/1982.
Norme impugnate
- art. 71, comma 4, legge 22 dicembre 1975, n. 685
- art. 71, comma 1, legge 22 dicembre 1975, n. 685
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 71, commi primo e quarto, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promossi con le ordinanze emesse il 30 marzo e l'8 aprile 1982 dal Tribunale di Sassari nei procedimenti penali a carico di Mocci Oliviero e di Tadei Marco ed altri, iscritte ai nn. 341 e 429 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 20 ottobre 1982;
udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Leopoldo Elia
punto 1
Ritenuto che i Tribunali di Cagliari e di Sassari hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, primo e quarto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui punisce o comunque prevede le stesse pene per il detentore attuale di un quantitativo non modico di sostanze stupefacenti a fine di uso personale e per il detentore dello stesso quantitativo ad uso di spaccio in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
punto 2
Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 170 del 1982.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, primo e quarto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata dai Tribunali di Cagliari e di Sassari con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze