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Sez. U, Sentenza n. 550 del 28/02/1973 (Rv. 362592 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA - TACITA - ALL'AZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362592-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA - TACITA - ALL'AZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Perche sussista rinuncia tacita all'Azione occorre un contrasto assoluto tra il comportamento dell'attore e la volonta del medesimo di proseguire nella domanda proposta. (nella specie il giudice di merito, con statuizione ritenuta incensurabile, aveva escluso che l'opposizione alla stima, proposta cautelativamente contro il decreto di espropriazione per pubblica utilita, intervenuto nel corso del giudizio di risarcimento di danni per occupazione illegittima, importasse rinuncia all'Azione di risarcimento dei danni).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)