Sez. L, Sentenza n. 771 del 23/01/1995 (Rv. 489874 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Abbandono di una delle ragioni giuridiche prospettate nel ricorso - Poteri del difensore - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
La procura alle liti, pur non conferendo al procuratore la facoltà di compiere atti che comportino disposizione del diritto in contesa, lo abilita però, per la discrezionalità tecnica che gli spetta nell'impostare la lite, a scegliere la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del rappresentato; rientra pertanto nei poteri scaturenti dal mandato alle liti l'abbandono di una delle ragioni giuridiche prospettate per ottenere l'annullamento della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ferma restando comunque la richiesta di tale annullamento affidata agli altri motivi di ricorso, affinché la parte rappresentata possa conseguire il bene della vita negatogli nel giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)