Sez. 2, Sentenza n. 38 del 12/01/1971 Ud. (dep. 28/04/1971) Rv. 117707 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE - COSTITUISCE FIGURA AUTONOMA DI REATO E NON CIRCOSTANZA ATTENUANTE DEL REATO CONSUMATO - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLA PENA.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE - COSTITUISCE FIGURA AUTONOMA DI REATO E NON CIRCOSTANZA ATTENUANTE DEL REATO CONSUMATO - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLA PENA.*
Il tentativo non costituisce una circostanza attenuante rispetto al reato consumato, bensi una figura di reato autonoma, pur conservando il nomen iuris della figura delittuosa cui si riferisce. Da cio deriva che il giudice non deve determinare la pena base per il reato consumato ed a questa applicare la sanzione prevista dall'art 56 cod proc pen, ma deve fissare una pena autonoma per il reato tentato, spaziando discrezionalmente tra il minimo e il massimo della pena stabilita per il delitto consumato, diminuita di un terzo nel massimo e di due terzi nel minimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)