diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 23 del 1999

Decisione
decisa il 1999-01-27, depositata il 1999-02-05
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:23
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24428

  • Pena
  • Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi
  • Detentive brevi
  • Sopravvenienza di determinate condanne
  • Revoca della sanzione sostitutiva e conversione nella pena detentiva
  • Lamentato automatismo di detti provvedimenti nei confronti degli imputati minorenni (nel presupposto dell'estensione ad essi delle condizioni soggettive per l'applicazione delle sanzioni sostitutive) e nei confronti dei condannati "collaboratori di giustizia"
  • Pretesa disparità di trattamento per i primi rispetto agli imputati maggiorenni e per i secondi rispetto alla generalità dei condannati
  • Pretesa lesione del principio della protezione della gioventù e di quello della funzione rieducativa della pena
  • Intervento della sentenza n. 16 del 1998
  • Necessità del riesame della rilevanza
  • Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Leggi la massima
Deve essere ordinata la restituzione al giudice "a quo" (Tribunale per i minorenni di Cagliari), per un riesame della rilevanza, degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione all'art. 59 della stessa legge ed all'art. 30 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni nel processo penale a carico di imputati minorenni), nonché in relazione agli artt. 10, 12, 12-ter d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), conv. nella l. 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, nella parte in cui tale norma - coordinata alle altre richiamate (non escludendo che si applichino anche agli imputati minorenni le "condizioni soggettive per la sostituzione delle pene detentive", previste dall'art. 59 l. n. 689 del 1981) - consente che operi indifferenziatamente, nei riguardi di condannati minorenni e di quelli sottoposti a programma di protezione, l'automatismo della revoca della pena sostitutiva, in quanto - posto che con sentenza n. 16 del 1998 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della l. n. 689 del 1981, nella parte in cui non esclude che le condizioni da esso prevedute per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni - spetta al giudice 'a quo' verificare se, a seguito di tale sentenza, l'art. 72 l. n. 689 del 1981 sia tuttora operante ai fini e nei limiti della decisione che lo stesso giudice è chiamato ad adottare. - S. n. 16/1998.

Norme impugnate

  • art. 72 legge 24 novembre 1981, n. 689
  • art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689
  • legge 15 marzo 1991, n. 81
  • art. 12 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8
  • art. 30 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
  • art. 10 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1997 dal Tribunale per i minorenni di Cagliari, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1998; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice relatore Giuliano Vassalli;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale dei minorenni di Cagliari, con ordinanza emessa il 21 gennaio 1997 e pervenuta alla Corte il 4 giugno 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione all'art. 59 della stessa legge ed all'art. 30 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nonché in relazione agli artt. 10, 12, 13-ter del d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, nella parte in cui tale norma - coordinata alle altre richiamate (non escludendo che si applichino anche agli imputati minorenni le "condizioni soggettive per la sostituzione delle pene detentive" previste dall'art. 59 della legge n. 689 del 1981) - consente che operi indifferenziatamente, nei riguardi di condannati minorenni e di quelli sottoposti a programma di protezione, l'automatismo della revoca della pena sostitutiva; che a parere del Tribunale rimettente la normativa impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto l'automatismo della conversione conseguente alla revoca della pena sostitutiva determina una irragionevole disparità, riservando ai minorenni ed ai collaboratori sottoposti a programma di protezione lo stesso trattamento sanzionatorio previsto, rispettivamente, per i maggiorenni e per la generalità dei condannati; che di riflesso vulnerato risulterebbe l'art. 31 della Costituzione, in dipendenza della identità di trattamento tra maggiorenni e minorenni, nonché l'art. 27, terzo comma, della stessa Carta, in quanto l'automatismo della conversione vanificherebbe la funzione rieducativa assegnata alle sanzioni penali, comprese le pene sostitutive; che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
punto 2
Considerato che questa Corte, nel pronunciarsi su questione sollevata dal medesimo Tribunale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive da esso prevedute per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni (v. sentenza n. 16 del 1998); che nella richiamata pronuncia si è fra l'altro sottolineato come il rigido automatismo insito nella previsione censurata si ponesse in contrasto con il principio di protezione della gioventù, con la funzione rieducativa della pena irrogata al minore e con il principio di ragionevolezza, considerato che l'assoluta parificazione tra adulti e minori è in sé fattore idoneo a perturbare le esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilità di trattamento che devono caratterizzare la disciplina minorile; che avendo tale declaratoria di illegittimità costituzionale attinto una previsione espressamente richiamata dalla norma oggetto della odierna impugnativa, ed avuto riguardo alla ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia, spetta al giudice a quo verificare se, a seguito della citata sentenza, l'art. 72 della legge n. 689 del 1981 sia tuttora operante ai fini e nei limiti della decisione che lo stesso giudice è chiamato ad adottare; che pertanto va ordinata la restituzione degli atti perché il rimettente stesso accerti se - con specifico riferimento al peculiare caso sottoposto al suo esame - la questione possa ritenersi ancora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al tribunale per i minorenni di Cagliari. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze