Sez. 5 - , Sentenza n. 47536 del 12/07/2018 Cc. (dep. 18/10/2018) Rv. 274139 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | - Estradizione - Principio di specialità - Giudizio di esecuzione - Limiti - Operatività dell'657 cod. proc. pen.- Sussistenza - Computo anche del periodo di custodia cautelare relativa a condanna per altro reato non compreso nel titolo dell'estradizione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE
In tema di estradizione, il principio di specialità impedisce che il condannato possa essere sottoposto a limitazione della libertà in forza di provvedimento che sia relativo a fatti anteriori e diversi da quelli per i quali è stata concessa, ma non esclude, in applicazione del disposto di cui all'art. 657 cod. proc. pen., che il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, tenga conto del periodo di custodia cautelare sofferto, sia con riferimento al reato per il quale è stata pronunciata condanna, sia in relazione a qualsiasi altro reato.(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non censurabile il provvedimento di determinazione di pene concorrenti nell'ambito del quale era stato computato, in senso favorevole all'imputato, anche il periodo di custodia cautelare sofferta relativa a condanna per fatto diverso rispetto al titolo dell'estradizione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 659 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 699, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)