Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 409 del 1987
Massime (1)
Massima n. 3666
- Impugnazioni penali
- Provvedimenti soggetti a impugnazione concernenti imputati interdetti
- Soggetti del diritto di impugnazione
- Tutore dell'imputato
- Diritto alla notificazione
- Esclusione
- Manifesta inammissibilità della questione.
- Artt. 151, terzo comma, 192, secondo comma, cod.proc.pen.
- Art. 24, secondo comma, Cost.
Leggi la massima
Allorquando la questione proposta comporti una pluralità di soluzioni possibili - come quelle ipotizzabili al fine di consentire la tutela del diritto di difesa degli imputati interdetti - ad esse si può ovviare solo con l'adozione di scelte discrezionali, rientranti nella competenza esclusiva del legislatore. (Manifesta inammissibilità della questione di legit- timità costituzionale - in riferimento all'art. 24, secondo com- ma, Cost. - degli artt. 151, terzo comma, e 192, secondo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui escludono il diritto del tutore alla notificazione dei provvedimenti impugnabili concernenti gli imputati interdetti). - v. S. n. 99/1975; n. 137/1981; - v. S.nn. 80 e 8/1987; 109 e 39/1986.
Norme impugnate
- art. 151, comma 3, codice di procedura penale del 1930
- art. 192, comma 2, codice di procedura penale del 1930
Parametri
- art. 24, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 151, terzo comma, e 192, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1982 dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Roma, iscritta al n. 718 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che la Sezione istruttoria della Corte d'appello di Roma, con ordinanza del 13 luglio 1982, ha denunciato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 151, terzo comma, e 192, secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui escludono il diritto del tutore alla notificazione dei provvedimenti impugnabili concernenti gli imputati interdetti";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che il giudice a quo - con il richiamare la sentenza n. 99 del 1975, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 304 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che la comunicazione giudiziaria sia inviata "anche all'esercente la patria potestà o la tutela" sul minore, e la sentenza n. 137 del 1981, dove tale soluzione è adombrata pure con riguardo all'interdetto per infermità mentale - riconosce implicitamente come la notificazione al tutore dei provvedimenti impugnabili concernenti gli imputati interdetti non rappresenti la sola soluzione ipotizzabile al fine di consentire la tutela del diritto di difesa di tali imputati;
e che è, altresì, ipotizzabile l'ulteriore soluzione di far dare l'avviso del compimento della perizia psichiatrica anche al tutore;
che alla pluralità di soluzioni può ovviarsi solo con l'adozione di scelte di carattere discrezionale, rientranti, come tali, nella competenza esclusiva del legislatore (v. sentenze n. 80 del 1987, n. 8 del 1987, n. 109 del 1986, 39 del 1986);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 151, terzo comma, e 192, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Roma con ordinanza del 13 luglio 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze