Sez. 1 - , Ordinanza n. 12496 del 10/05/2023 (Rv. 667753 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - SENTENZA | Condebitori solidali – Sentenza tra creditore e uno dei condebitori – Inefficacia verso gli altri debitori – Partecipazione al giudizio degli altri in assenza di domande nei loro confronti – Equiparabilità al caso di estraneità al procedimento – Sussistenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - SENTENZA
In tema di obbligazioni solidali, la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori, quand'anche questi abbiano partecipato al giudizio ma senza essere destinatari di domande, essendo quest'ultima evenienza equiparabile a quella in cui il condebitore resti estraneo al giudizio.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)