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Sez. 1 - , Ordinanza n. 12496 del 10/05/2023 (Rv. 667753 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - SENTENZA | Condebitori solidali – Sentenza tra creditore e uno dei condebitori – Inefficacia verso gli altri debitori – Partecipazione al giudizio degli altri in assenza di domande nei loro confronti – Equiparabilità al caso di estraneità al procedimento – Sussistenza.
Stato
decisa il 2023-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667753-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - SENTENZA

In tema di obbligazioni solidali, la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori, quand'anche questi abbiano partecipato al giudizio ma senza essere destinatari di domande, essendo quest'ultima evenienza equiparabile a quella in cui il condebitore resti estraneo al giudizio.

Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)