Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 253 del 1982
Massime (1)
Massima n. 15709
- Lavoro
- Lavoro a domicilio
- Assunta illegittimità per vizio del procedimento di formazione dell'atto legislativo
- Questioni già decise
- Manifesta infondatezza.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio) e degli artt. 1 e 3, comma primo, della legge 16 dicembre 1980, n. 858 (Interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877), promossi con cinque ordinanze emesse dal Pretore di Pistoia in data 30 luglio, 28 ottobre, 19 ottobre, 21 ottobre e 9 novembre 1981, rispettivamente iscritte ai nn. 316, 335, 336, 356 e 396 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 269 e 276 del 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Livio Paladin.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Pistoia, con cinque ordinanze rispettivamente emesse il 30 luglio, il 19, il 21 ed il 28 ottobre, il 9 novembre 1981, ha impugnato gli artt. 1 e 3 della legge 16 dicembre 1980, n. 858 - erroneamente indicati quali artt. 1 e 3, primo comma - in riferimento all'art. 25, secondo comma Cost. e l'intera legge 18 dicembre 1973, n. 877, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost.;
e che in tutti i giudizi predetti è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo l'infondatezza delle proposte questioni.
punto 2
Considerato che i cinque giudizi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;
che la Corte si è già pronunciata in proposito, con sentenza n. 152 dell'anno in corso, dichiarando "non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost., e degli artt. 1 e 3 della legge 16 dicembre 1980, n. 858, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione";
che le ordinanze in esame non introducono profili né aggiungono motivi, che possano indurre la Corte a modificare la sua giurisprudenza.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost., e degli artt. 1 e 3 della legge 16 dicembre 1980, n. 858, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., sollevate dal Pretore di Pistoia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze