Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 162 del 1993
Massime (1)
Massima n. 19277
- Responsabilità contabile e amministrativa
- Responsabilità di amministratori o dipendenti di comuni e province
- Intrasmissibilità agli eredi
- Mancata estensione di tale disciplina agli eredi di amministratori o dipendenti statali
- Asserita violazione dei principi di eguaglianza, nonché di imparzialità e buon andamento della P.A.
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata in riferimento all'art. 3 Cost., per ragioni che valgono ad escludere anche la violazione dell'art. 97 Cost. - S. n. 382/1992 (in particolare, massima D).
Norme impugnate
- art. 58, comma 4, legge 8 giugno 1990, n. 142
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1992 dalla Corte dei conti - Sezioni riunite sul ricorso proposto dal Procuratore generale nei confronti degli Eredi di Smedile Antonio, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
punto 1
Ritenuto che, nel corso del giudizio d'appello proposto dal Procuratore generale contro la sentenza n. 28 del 1991 pronunciata dalla Sezione I giurisdizionale ordinaria nei confronti degli eredi di Antonio Smedile, la Corte dei conti - Sezioni riunite, con ordinanza dell'8 aprile 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, "nella parte in cui non prevede l'esclusione dai rapporti patrimoniali trasmissibili agli eredi anche della responsabilità per danni cagionati dal de cuius allo Stato-pubblica amministrazione di cui era dipendente";
che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata, pur essendo norma sostanziale, ha efficacia retroattiva ed è applicabile anche ai giudizi di responsabilità già pendenti alla data di entrata in vigore della legge citata, ma, contrariamente all'assunto della sentenza appellata, non è estensibile agli eredi di amministratori o dipendenti dello Stato o di enti pubblici diversi dalle province e dai comuni;
che la norma in esame è ritenuta contrastante: a) con l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo del princìpio di eguaglianza, in quanto opera una ingiustificata disparità di trattamento tra gli eredi di amministratori o dipendenti comunali e provinciali e gli eredi degli altri pubblici amministratori o dipendenti pur soggetti alla giurisdizione del medesimo giudice contabile, sia sotto il profilo del princìpio di razionalità per l'incoerenza con la direttiva di omogeneizzazione della responsabilità di tutti i dipendenti pubblici impartita nel comma 1 dell'art. 58; b) con i princìpi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione;
punto 2
Considerato che la medesima questione è già stata sottoposta dalla stessa Corte dei conti a questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata con sentenza n. 383 del 1992, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;
che le medesime ragioni che escludono la violazione dell'art. 3 Cost. valgono ad escludere anche la violazione dell'art. 97 Cost.;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezioni riunite con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze