Sez. 1, Sentenza n. 3583 del 14/02/2011 (Rv. 616627 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Pagamenti di crediti liquidi ed esigibili - Revocabilità - Negozi fonte dell'obbligazione di pagamento - Irrevocabilità - Irrilevanza - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria di cui all'art. 67, secondo comma, della legge fall., i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili devono essere considerati atti giuridici distinti dal rapporto che ne costituisce la causa, rilevando nella loro obiettiva natura di atti estintivi delle obbligazioni del fallito e pregiudizievoli per la massa dei creditori, e, quindi, suscettibili di revoca indipendentemente dalla revocabilità dei negozi in adempimento dei quali essi sono stati effettuati. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la natura solutoria del "pagamento" effettuato dalla società fallita, avendo la banca ottenuto, mediante girata del fallito su cambiali emesse da terzi, la materiale disponibilità dei titoli ed avendo poi portato a deconto delle passività il realizzo degli stessi).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)