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Sez. 3, Sentenza n. 2334 del 01/02/2011 (Rv. 616608 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - OBBLIGHI | Medico ginecologo - Responsabilità per danni al neonato - Valutazione della diligenza - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616608-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - OBBLIGHI

La diligenza del medico nell'adempimento della sua prestazione professionale dev'essere valutata assumendo a parametro non la condotta del buon padre di famiglia ma quella del debitore qualificato, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ.. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha ritenuto non correttamente motivata la sentenza di merito la quale aveva escluso la responsabilità del ginecologo per danni neurologici patiti dal neonato in occasione del parto, senza valutare se il ginecologo potesse essere ritenuto responsabile per avere indirizzato la gestante presso una struttura (privata) carente di un centro di rianimazione neonatale, per aver omesso di adottare un programma di adeguato monitoraggio cardiotocografico, nonostante l'esistenza di sintomi di sofferenza fetale, e per aver omesso di vigilare sulla tempestività delle cure somministrate al neonato dal neonotalogo-pediatra e dall'anestesista rianimatore, presenti al parto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)